INSTALLAZIONE D’IMPIANTI: chiarimenti
tra vecchia e nuova normativa. Tutte le imprese si devono regolarizzare.
La CRA - Commissione Regionale per l’Artigianato -,
analizzato il D.M. 37/2008 (che
ha sostituito la legge 46/90) e tenuto conto della nota n. 0183538 del 3.10.2011 dal Ministero
dello Sviluppo Economico, ha
chiarito, con proprio atto, le novità
introdotte in materia di impianti.
Riportiamo una sintesi dei suddetti chiarimenti:
1)
Attività
già disciplinate dalla legge n.
46/90.
Il Decreto Ministeriale n.
37/2008 non prevede una norma transitoria
e, di conseguenza, tutte le imprese, in possesso dei requisiti professionali di
cui alla legge n. 46/90, che esercitavano attività di impiantistica al 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento
D.M. 37/2008), devono essere abilitate di diritto ai sensi del
D.M. 37/2008. L’aggiornamento all’Albo delle imprese Artigiane,
(più precisamente l’abilitazione a continuare a svolgere l’attività ai sensi
del D.M. 37/2008 e non più Legge 46/90) dovrà
avvenire su
espressa richiesta da parte delle imprese alle CPA senza il pagamento di tassa di concessione
governativa.
2) Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici. Abilitazione delle imprese già operanti con attività industriale
Il Decreto Ministeriale
37/08 prevede l’ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti
posti al servizio degli edifici. Considerato che nel testo del Decreto citato non
è prevista una disciplina transitoria viene proposto
un criterio interpretativo uniforme mirato a riconoscere a tutte
le imprese,
regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane
alla data del 27 marzo 2008, che abbiano
già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti in precedenza esclusi dal campo di applicazione della
Legge n. 46/90, il diritto di continuare a svolgerla previa richiesta di abilitazione alle
CPA competenti per territorio e
pagamento della tassa di concessione governativa.
3) Requisiti
tecnico-professionali
A fronte
del prolungamento dei periodi
di esperienza
lavorativa e professionale, in conformità al generale principio dell’ordinamento circa la successione delle norme nel tempo, ai soggetti che alla data di entrata
in vigore del decreto, hanno
già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina (legge 46/90), sarà riconosciuta la
qualificazione tecnico-professionale.
Si ritiene che sia la laurea breve, che quella magistrale, in materia specifica ai contenuti
del D.M. 37/08, siano da
considerare rientranti nella lettera
“a” comma 1, dell’art. 4 del suddetto provvedimento normativo.
4) Nuove
“definizioni abilitanti”
Il D.M. 37/2008 ha apportato anche un
riordino delle abilitazioni per lettere, rispetto alla legge 46/90,
introducendo tra l’altro anche nuove “diciture abilitanti”. Di seguito riportiamo una serie
di casi già riscontrati in questi primi anni di applicazione del D.M. 37/2008
con i relativi suggerimenti:
a)
Impianti
per l’automazione di porte, cancelli e barriere (non previsto dalla Legge 46/90)
Questa autorizzazione non contemplata
nella legge 46/90 ricade
oggi sotto la lettera “a” del D.M. 37/2008.
Tutte le imprese che in vigenza della
legge 46/90 erano abilitate alla lettera “a” possono fare richiesta alle CPA
competenti per territorio per essere abilitate all’istallazione di impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere,
previo pagamento di tassa di concessione
governativa e dimostrando il possesso dei requisiti professionali
richiesti. In caso contrario saranno abilitate per le sole voci contemplate
sotto la lettera “a” della legge 46/90 con espressa limitazione dell’automazione
di porte, cancelli e barriere, sempre previa
richiesta alla CPA senza il pagamento di tassa di concessione
governativa.
b) Impianti di protezione contro
le scariche atmosferiche
In questa fattispecie ricadono le imprese già in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera “b” della legge 46/90 che, per effetto della nuova classificazione degli impianti attuata dal D.M. 37/08, hanno necessità
di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali relativi alla lettera “a”, limitatamente agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Tali imprese verranno transitate sotto la lettera
“a” limitata agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, del D.M. 37/08, previa richiesta alla CPA , senza
pagamento della tassa di concessione
governativa.
c) Impianti di refrigerazione
Le imprese che prima dell’entrata in
vigore del D.M. 37/08 svolgevano detta attività devono richiedere il
riconoscimento dei requisiti professionali. Per “impianti di refrigerazione” si
deve intendere l’impiantistica “del freddo” come le celle frigorifere, la
refrigerazione di serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio sul
ghiaccio e simili, non quella riconducibile al concetto
di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro. A tali
imprese, che dimostrano il possesso dei requisiti, sarà attribuita l’abilitazione di cui alla lettera “c”, limitata agli impianti di refrigerazione di qualsiasi
natura e specie, previo pagamento della tassa di concessione governativa.
d) Opere di
“evacuazione dei prodotti
della combustione, delle
condense, di ventilazione ed aerazione dei locali”
Queste
nuove definizioni, non previste nella legge 46/90,
sono contemplate dal D.M. 37/2008 e ricadono rispettivamente nell’ambito della
lettera “c” e della lettera “e”.
Tutte
le imprese che sono in condizione di dimostrare il possesso dei requisiti per
richiedere questa abilitazione, devono fare richiesta alla CPA, previo pagamento della tassa di concessione
governativa.
5) Conclusioni
La tassa di concessione governativa è dovuta ogni qual volta si rilasci una nuova abilitazione
(es. automazione porte, cancelli…., refrigerazione, ecc..) mentre non è dovuta
nei casi in cui l’aggiornamento della posizione delle imprese richiedenti non
preveda il riconoscimento di nuove abilitazioni.
Infine, così come indicato dalla circolare del
Ministero dello Sviluppo Economico del 3 ottobre 2011, si invitano tutte le imprese del settore dell’installazione d’impianti
che a tutt’oggi non hanno eseguito richiesta di aggiornamento della loro
posizione rispetto alle nuove disposizioni del DM 37/2008, a procedere celermente considerato che in mancanza, le stesse imprese, saranno
ritenute irregolarmente iscritte con conseguente danno.
PER
QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE LE IMPRESE INTERESSATE POSSONO RIVOLGERSI
AGLI UFFICI DELLA CLAAI (Rif. Giovanni Borriello) Napoli, Piazza Garibaldi n. 49
- Tel. 081/5544990.