Sicurezza per i lavori all’interno di luoghi confinati: nuove regole per la tutela degli addetti in vigore dal 23 novembre 2011

di DOMENICO BERRITTO

 

Tutti i lavoratori delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi ai quali vengono commissionate prestazioni di lavori, servizi o forniture in luoghi sospetti di inquinamento o confinati, prima dell’accesso a detti luoghi, devono essere adeguatamente formati ed informati (per un tempo non inferiore ad 8 ore):

         ● Sulle  caratteristiche degli ambienti in cui sono chiamati ad operare;

         ● sulle   misure  di  prevenzione  ed  emergenza  adottate  in  relazione  all’attività  

        commissionata.

Lo prescrive uno specifico Regolamento contenuto nel DPR del 14 settembre 2011.

E inoltre, un dipendente individuato dal committente per capacità ed esperienza (almeno 3 anni di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) vigilerà sull’attività degli operatori commissionati sia con funzione di indirizzo e coordinamento sia con il compito di limitare il rischio da interferenza fra le lavorazioni  dell’impresa appaltante e quelle dell’impresa/e appaltatrice/i.

Ma altri requisiti si richiedo alle imprese appaltatrici di questo tipo di prestazioni. Innanzitutto, debbono  applicare integralmente “le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze”. Secondo, la loro dotazione di personale deve prevedere “una percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”. Terzo, debbono possedere “dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione” dei particolari rischi presenti nell’ambiente di lavoro. Infine, devono applicare integralmente la parte economica dei contratti di lavoro, compreso il versamento dei contributi.

Il Regolamento del 14 settembre dispone, infine, che per questo tipo di prestazioni non è ammesso il ricorso a subappalti  “se non autorizzati espressamente” dal committente e certificati ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.

 

*consulente Claai per la sicurezza aziendale           

 

Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08  Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì  dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.