LEGNO ARREDO LAPIDEI: firmato il
nuovo contratto di lavoro
Il 27 gennaio 2011 le
Organizzazioni dell’artigianato CLAAI, Confartigianato,
CNA e Casartigiani e le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto l’“Ipotesi
di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei”,
attuando, in tal modo, l’accorpamento dei contratti Legno, Arredamento, Mobili
ed Escavazione, Lapidei, come previsto dal nuovo modello contrattuale.
L’accordo
che avrà durata triennale e scadrà il 31/12/2012, prevede un aumento
retributivo a regime pari a 80,00 euro, riferito al livello D del settore
Legno. Tale incremento verrà erogato in tre tranches così ripartite: 35,00 euro dal 1° febbraio 2011;
30,00 euro dal 1° settembre 2011; 15,00 euro dal 1° giugno 2012.
Per
il settore Lapidei, l’incremento salariale a regime è
pari a 84,00 euro, riferito al 5° livello, da erogarsi in tre tranches così ripartite: 37,00 euro dal 1° febbraio 2011;
31,00 euro dal 1° settembre 2011; 16,00 euro dal 1° giugno 2012.
Ad
integrale copertura del periodo di carenza
contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente
accordo sarà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari a 150,00 euro.
Tale importo sarà erogato in due tranches, di cui la
prima pari ad euro
L’accordo
prevede, inoltre:
●
L’ampliamento della sfera di applicazione ai consorzi
costituiti da artigiani, alle piccole e
medie imprese ed ai consorzi tra queste, anche in forma cooperativistica.
●L’impegno delle parti ad incontrarsi, entro due mesi dalla
sottoscrizione dell’accordo, per definire la collocazione
contrattuale del “restauro artistico”.
●Un
periodo di affiancamento,
tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che dopo l’assenza di quest’ultimo e per una durata massima complessiva di 3
mesi, in caso di assunzione a termine
per sostituzione. In caso, invece, di assenza per malattia, l’affiancamento
è consentito se la durata della malattia è superiore a 2 mesi.
●La
regolamentazione della proroga del rapporto di apprendistato in tutti i casi di
sospensione del rapporto di lavoro per eventi per i quali il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro (es. malattia, infortunio,
maternità, congedo parentale,
ecc.) o nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali o
occupazionali.
●La
stipula del contratto di apprendistato professionalizzante a partire dal diciassettesimo
anno di età, per quei soggetti in possesso di qualifica professionale
conseguita ai sensi della legge 28/3/2003, n. 53.
●La
definizione dei profili formativi
dell’apprendistato professionalizzante del settore Lapidei, nonché
l’impegno ad incontrarsi entro 6 mesi dalla stipula dell’accordo in oggetto,
per la definizione dei profili formativi dei settori Cemento, Calce, Gesso,
Malte Laterizi ed eventualmente aggiornare i profili formativi del settore
Legno.
●L’attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa a
fronte di un contributo mensile a carico dell’azienda pari a 10,42 euro.
●Il recepimento
degli accordi interconfederali in materia e la contrattualizzazione delle prestazioni della bilateralità.
Tutte
le imprese interessate per qualsiasi ulteriore
informazione e per ritirare una copia del nuovo contratto di lavoro possono
rivolgersi agli uffici della CLAAI – Napoli - Piazza Garibaldi, 49 - Tel. 081/5544990.