CIRCOLARE
DEL MINISTRO SUL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI BILATERALI
Il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 43 del 15 dicembre ha fornito alcuni chiarimenti in
merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo
agli enti bilaterali.
Prima di
entrare nel merito della circolare è opportuno ricordare che gli Accordi Interconfederale del 23 luglio 2009,
del 15 dicembre 2009 e seguenti, accordi poi
recepiti nei singoli CCNL di categoria attraverso la
stipula di specifici verbali di accordo, recitano che, a decorrere dal primo luglio 2010,
le imprese per aderire alla bilateralità devono versare un contributo pari ad
euro 125,00 annui per lavoratore (euro 10,42 mensili) e quelle non aderenti alla
bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al
lavoratore una quota di retribuzione pari a 25 euro lordi mensili.
I contenuti della circolare, secondo il
Ministro, nell’ipotesi dei “contratti
o accordi collettivi che dispongano - come nel settore artigiano - sia la
corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfetari
(su base mensile e/o annuale) sia l’erogazione diretta da parte del
datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa
al versamento del contributo all’ente bilaterale di riferimento…l’obbligatorietà
della tutela…va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa
del contratto collettivo”.
La circolare continua: ”Di conseguenza,
una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una
determinata prestazione rappresenta un diritto contrattuale del singolo
lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una
modalità per adempiere al corrispondente obbligo del
datore di lavoro”.
In sostanza, la circolare, afferma che,
nel caso dell’artigianato, ci troviamo di fronte ad un diritto contrattuale del
singolo lavoratore, il cui esercizio - sul versante dell’impresa - non
contrasta con il diritto costituzionale della libertà associativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario
della concorrenza.
In conclusione, si conferma tutto
quanto concordato negli Accordi Interconfederali, poi recepiti
nei Contratti Collettivi di Lavoro delle singole categorie, e, in sostanza,
che l’impresa artigiana può scegliere
tra il versare una quota di euro 10,42
mensili per ogni lavoratore all’ente bilaterale – tramite modello F24 - ed
assolvere, in tal modo, agli obblighi contrattuali oppure, in alternativa,
erogare ai lavoratori un importo forfetario pari a euro 25,00 mensili per
tredici mensilità ed assicurare, ai lavoratori, le prestazioni previste
dall’ente bilaterale.