CIRCOLARE DEL MINISTRO SUL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI BILATERALI

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 43 del 15 dicembre  ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà o meno del versamento contributivo agli enti bilaterali.

Prima di entrare nel merito della circolare è opportuno ricordare  che gli  Accordi Interconfederale del 23 luglio 2009, del   15 dicembre 2009 e seguenti, accordi poi recepiti   nei singoli CCNL di categoria attraverso la stipula di specifici verbali di accordo,  recitano che, a  decorrere dal primo luglio 2010, le imprese per aderire alla bilateralità devono versare un contributo pari ad euro 125,00 annui per lavoratore (euro 10,42 mensili) e quelle non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a 25 euro lordi mensili.

I contenuti della circolare, secondo il Ministro, nell’ipotesi dei “contratti o accordi collettivi che dispongano - come nel settore artigiano - sia la corresponsione a favore dei prestatori di lavoro di taluni importi forfetari (su base mensile e/o annuale) sia l’erogazione  diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti quale alternativa al versamento del contributo all’ente bilaterale di riferimento…l’obbligatorietà della tutela…va, infatti, correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo”.

La circolare continua: ”Di conseguenza, una volta riconosciuto da parte del contratto collettivo di riferimento che una determinata prestazione rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta nient’altro che una modalità per adempiere al corrispondente obbligo del datore di lavoro”.

In sostanza, la circolare, afferma che, nel caso dell’artigianato, ci troviamo di fronte ad un diritto contrattuale del singolo lavoratore, il cui esercizio - sul versante dell’impresa - non contrasta con il diritto costituzionale della libertà associativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.

In conclusione, si conferma tutto quanto concordato negli Accordi Interconfederali, poi recepiti nei Contratti Collettivi di Lavoro delle singole categorie, e, in sostanza, che  l’impresa artigiana può scegliere tra il  versare una quota di euro 10,42 mensili per ogni lavoratore all’ente bilaterale – tramite modello F24 - ed assolvere, in tal modo, agli obblighi contrattuali oppure, in alternativa, erogare ai lavoratori un importo forfetario pari a euro 25,00 mensili per tredici mensilità ed assicurare, ai lavoratori, le prestazioni previste dall’ente bilaterale.