ALIMENTI: obbligatorie le etichette di origine
Il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Saverio Romano, ha di recente firmato il decreto
“Coordinamento delle disposizioni attuative della
direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi
e con i regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e
183/2005”.
Il provvedimento, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, prevede l’obbligo di riportare, nello stesso campo visivo ed in
prossimità della denominazione di vendita, l’indicazione del Paese di origine. Viene inoltre stabilita
l’altezza obbligatoria dei caratteri (
L’iniziativa legislativa prende in considerazione solamente quegli
alimenti che a livello comunitario devono obbligatoriamente riportare
l’indicazione di origine: olio di oliva, carni bovine,
carni di pollame, miele, latte fresco, passata di pomodoro.
È previsto un periodo di 180 giorni, dall’entrata in vigore del decreto, per lo
smaltimento delle scorte e per l’adeguamento alle nuove disposizioni.
Fermo restando l'applicazione di disposizioni specifiche in
materia di rintracciabilità, gli operatori del settore alimentare devono conservare
le seguenti informazioni:
- nome, indirizzo del fornitore e identificazione del
materiali e dei prodotti forniti;
- nome, indirizzo
del cliente, diverso dal consumatore
finale, e Identificazione del
prodotti
consegnati;
- data della transazione o della consegna;
- volume, se del caso, o quantità dei materiali e del prodotti forniti.
Nel caso in cui sia conservata la stampa
del registri di rintracciabilità, questi devono riportare già la data e l'ora
della consegna, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e del cliente. In
caso contrario, deve essere specificamente registrata la data, nonché l'ora se viene effettuata più di un'erogazione o di
una consegna in un determinato giorno.