Nuove Norme Antincendio: introdotte notevoli
semplificazioni
Soddisfazione della Claai per i principi di semplificazione introdotti nel
decreto con il quale, il 7 ottobre scorso, è entrato
in vigore il “Nuovo regolamento di prevenzione incendi”. Tra le principali
novità previste, segnaliamo innanzitutto
l’introduzione di un nuovo elenco di attività soggette alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi (che sostituisce quello in vigore dal 1982)
che dovranno adeguare la propria posizione entro e non oltre il prossimo
7 ottobre 2012.
È inoltre previsto che le attività d'impresa soggette alle visite
ed ai controlli di prevenzione incendi sono diversificate
in rapporto a 3 categorie (“A”, “B” e “C”).
CATEGORIA A - le attività di prima classe - categoria “A”, s’intendono attività di limitata complessità e che hanno
una regola tecnica di riferimento, rispetto alle quali – una volta
organizzate ai fini antincendio – basterà presentare una “Segnalazione
certificata di inizio attività” (cosiddetta “SCIA”) corredata dalla
dichiarazione di un tecnico, senza necessità di parere preventivo dei Vigili
del fuoco. Quindi per le attività inserite nella
classe A, non sarà più previsto il preventivo parere di conformità dei comandi
dei VV.FF. In sostanza, prima dell'inizio
dell'attività, il titolare presenterà una Scia corredata dalla
dichiarazione del tecnico che attesta la conformità dell'opera alla regola
tecnica prevista per quella determinata fattispecie e, ove previsto, al
progetto approvato dal relativo comando provinciale. Inoltre,
alla medesima Scia dovranno essere allegate le certificazioni e le
dichiarazioni atte a comprovare che i prodotti, i dispositivi e gli impianti
sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla normativa
in materia di sicurezza antincendio;
CATEGORIA B - le attività di seconda classe - categoria “B”,
sono le stesse attività per tipologia già comprese nella categoria “A”, ma caratterizzate da un livello di complessità più
alto e prive di una regolamentazione tecnica specifica di riferimento.
Rilevante il fatto che per le attività di categoria A
e B, i controlli avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della
Scia, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali;
CATEGORIA C – le attività di terza classe - categoria “C, sono
quelle con livello di complessità ancora più elevato, indipendentemente
dall'esistenza o meno di una regola tecnica di riferimento. Per queste
attività, il controllo sarà effettuato entro 60 giorni. Solo in caso di esito positivo sarà rilasciato il certificato di
prevenzione incendi che non è più un provvedimento finale di un
procedimento amministrativo, ma costituisce soltanto il risultato del controllo
effettuato e non ha scadenza temporale.
I CPI (Certificazioni di Prevenzione Incendi) rilasciati in base
al nuovo decreto potranno avere una validità di 5 o 10
anni secondo delle
caratteristiche dell’attività e del grado di rischio di pericolosità delle
stesse.
Per le attività con validità decennale del CPI già rilasciato, è
infine previsto un regime transitorio di adeguamento e
revisione del Certificato stesso, secondo le scadenze di seguito indicate:
● Entro il 7 ottobre 2017
per attività con vecchio CPI rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
● Entro il 7 ottobre 2019
per attività con vecchio CPI rilasciato tra il 1° gennaio 1988 ed il 31
dicembre 1999;
●
Entro il 7 ottobre 2021 per attività con vecchio CPI rilasciato tra il
1° gennaio 2000 ed il 07 ottobre 2011.
Nell'attesa del completamento delle
norme, le imprese interessate possono contattare gli Uffici della Claai – Napoli, Piazza Garibaldi n. 49 - Tel. 081/5544990 - al fine di ottenere maggiori chiarimenti
in materia e reperire copia della documentazione.