La nuova disciplina sull’apprendistato:
semplificazione e riconoscimento
Dal
25 ottobre 2011 è in vigore il Testo Unico sull'Apprendistato approvato in
via definitiva dal Consiglio dei Ministri è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2011.
Il
provvedimento conferma l'abrogazione della precedente disciplina legislativa in
materia.
L’attuazione
delle nuove disposizioni è rinviata alle prossime intese con le Regioni e le
Parti Sociali e ai prossimi Contratti Nazionali di Lavoro delle varie categorie
e, pertanto, fino ad allora rimangano valide le
vigenti discipline previste dai singoli CCNL.
Sono,
altresì, confermati i benefici contributivi per tutta la durata
dell'apprendistato e mantenuti per un anno dopo il consolidamento del rapporto,
al termine del periodo formativo.
L’approvazione del T.U. sull’Apprendistato è stato accolto con
piena soddisfazione dalla CLAAI, in considerazione di quanto, la nostra organizzazione, si è
battuta per raggiungere questo obiettivo. E’ giunto, finalmente, il via libera istituzionale alla nuova
disciplina sull’apprendistato che diventa
il canale primario di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
attraverso un contratto di qualità che coniuga formazione e continuità
occupazionale.
Come indica espressamente l'articolo 1
del decreto legislativo l'apprendistato deve, infatti, intendersi come contratto di lavoro a tempo
indeterminato con finalità formative e occupazionali.
Il provvedimento garantisce una maggiore
agibilità dello strumento sia per i lavoratori che per
le imprese, attraverso una drastica semplificazione della materia che diviene
omogenea sull'intero territorio nazionale.
In soli sette articoli di legge,
presentati nella forma del Testo Unico, viene infatti
racchiusa l'intera regolamentazione della materia.
L’applicazione uniforme su tutto il
territorio nazionale dell’apprendistato viene
garantita attraverso una piena valorizzazione della contrattazione collettiva
nazionale di settore, a cui farà seguito il graduale e completo superamento
delle attuali regolamentazioni di livello regionale.
Il regime transitorio è destinato a
durare non più di sei mesi. Dopo di che troveranno applicazione integralmente
le nuove disposizioni così come implementate e adattate
settore per settore dalla contrattazione collettiva. Unica eccezione il settore
pubblico per il quale si dovrà attendere un decreto di “armonizzazione”
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli accordi interconfederali e i
contratti collettivi potranno stabilire, accanto ai profili di natura più
strettamente economica e contrattuale, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle
competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche
minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà comunque
essere superiore a tre anni e cinque
per le figure professionali dell’artigianato.
Tra le novità si segnala l'estensione
dell’apprendistato di alta formazione, utilizzabile
ora anche ai fini del praticantato e per la selezione di giovani ricercatori da
inserire in impresa. Fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e
avviare un riallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro è poi il
rilancio dell’apprendistato di primo
livello che diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche
per gli under 25, con la possibilità di conseguire in
ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica
triennale o un diploma professionale quadriennale rilasciati dalle Regioni.
In definitiva il testo disciplina
quattro ipotesi di apprendistato:
1)
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under
25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente
di lavoro;
2) apprendistato di mestiere per i giovani
tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in
ambiente di lavoro;
3) apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio
specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani
ricercatori per il settore privato;
4) apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità
espulsi da
processi produttivi
Ulteriori
informazioni presso gli uffici della CLAAI.