Lo
Statuto delle Imprese, diventato operativo con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del 14 novembre scorso, introduce una serie di misure
per favorire l’accesso delle micro e piccole imprese al mercato degli appalti.
Tra
le novità di maggiore rilievo si segnalano: l’incremento delle possibilità di
subappalto, l’innalzamento della soglia per gli incarichi di progettazione, la
possibilità di autocertificazione dei requisiti per le
imprese che partecipano alle gare di appalto, il divieto per le Pubbliche
Amministrazioni di richiedere documenti delle imprese già in loro possesso.
In particolare, come previsto all’art. 13, la Pubblica Amministrazione e le stazioni
appaltanti possano suddividere gli appalti in lotti ed evidenziare le possibilità
di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare
tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del
pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento. Ulteriori semplificazioni per l’accesso agli appalti sono
stabilite per le aggregazioni fra micro, piccole e
medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme
consortili e reti di impresa.
Per
quanto riguarda l’affidamento dei servizi di ingegneria
e architettura, la soglia minima per gli incarichi senza gara aumenta da 100
mila a 193 mila; mentre per gli affidamenti disposti dalle amministrazioni
centrali dello Stato si passa da 100 mila a 125 mila.
Le
micro, piccole e medie imprese che partecipano alle
gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono
presentare, altresì, autocertificazioni per l’attestazione dei requisiti di
idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non
possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso
della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella
prevista.
Lo
Statuto delle imprese interviene anche sui contratti di fornitura con posa in
opera, introducendo l’obbligo di applicare la sanzione della sospensione dei
pagamenti all'appaltatore anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera, le cui
prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento
lavori ovvero stato di avanzamento forniture.