Dal
17 giugno è diventa pienamente operativa la tracciabilità
dei pagamenti per tutti i contratti di appalto di
lavori, servizi e forniture, in base a quanto stabilito dalla legge 16/2010
(“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”).
I
contratti non adeguati, stipulati precedentemente al 7
settembre 2010 (data d’inizio della sperimentazione), non saranno ritenuti
nulli, ma automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità
previste dall'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010 e diventeranno
soggetti ai relativi obblighi. Per i contratti stipulati dopo il 7 settembre,
invece, le disposizioni di monitoraggio finanziario e contabile erano state
applicate fin da subito.
Ora,
senza alcuna eccezione, qualunque contratto di appalto
e subappalto di lavori, servizi e forniture dovrà contenere, pena la nullità,
specifiche clausole con cui le parti si atterranno alle norme previste dalla
136/2010. Tutti i pagamenti relativi ad una commessa pubblica dovranno
transitare su un conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati
tramite bonifico bancario o postale. Gli strumenti di pagamento dovranno,
altresì, riportare il Cig (Codice identificativo
gara), che permetta di ripercorrere tutti i movimenti
contabili relativi a quel contratto, a prescindere dall’importo dell’appalto.
Il Cup (codice unico di progetto), invece, è
obbligatorio solo per i progetti di investimento
pubblico.
Nessun
obbligo di tracciabilità per le spese giornaliere
sostenute dalle imprese fino ad un massimo di 1500 euro, relative agli interventi
connessi con lavori, servizi o forniture pubblici per le quali è consentito
avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico, con la possibilità
anche di istituire un fondo cassa.