Corso di formazione per rappresentante dei lavoratori – D.Lgs. 626/94 art. 21-22
Il D.Lgs. 626/94 ha istituito, con l’art. 18, la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che ha il compito, insieme alle altre nuove figure previste, di interagire e cooperare nell’ambito di un vero e proprio sistema aziendale di prevenzione.
Il Rappresentante dei Lavoratori, per aziende fino a 15 dipendenti è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno (art. 18 co. 2).
Il D.Lgs. 626/94 sancisce agli artt. 19 e 22, che “Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia…… e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi…. La formazione dovrà avvenire durante l’orario di lavoro e non potrà comportare nessun onere a carico del lavoratore”.
A tal proposito, la Claai, organizza un corso, curato da esperti professionisti e conforme al programma previsto dall’art. 2 del D.M. 16/1/1997.
Il corso, riservato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, ha durata di 32 ore (otto incontri), è svolto in collaborazione con gli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato ed è previsto il rilascio finale del necessario attestato di frequenza.
La mancata formazione del Rappresentante dei Lavoratori comporta pesanti sanzioni a carico delle aziende inadempienti, infatti, l’art. 26, comma, 16 lett. a), del D.Lgs. 758/1994 prevede sanzioni che comportano l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a €. 4.131,66 (£. 8.000.000).
IL PROSSIMO CORSO SI TERRA’ NEI GIORNI 10-12-17-19-24-26 NOVEMBRE E 1-3 DICEMBRE 2004 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00.