Gli obblighi per il datore di lavoro previsti dal Decreto legislativo 81/2008 , i principi generali di prevenzione e le misure per ridurre i rischi correlati all’utilizzo negli ambienti di lavoro di agenti chimici pericolosi
di DOMENICO BERRITTO
La trattazione dei rischi legati ad agenti chimici all’interno del D.Lgs. 81/2008 è inserita all’interno del Titolo IX (sostanze pericolose) – con una distinzione in due gruppi: Capo I (protezione da agenti chimici pericolosi) e Capo II (protezione da agenti cancerogeni e mutageni) ma la definizione degli agenti chimici pericolosi contenuta nel decreto (art. 222) non risulta “di immediata comprensione”.
In realtà lo strumento principale per individuare gli agenti chimici pericolosi è la norma sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio degli agenti chimici e quindi il Regolamento CE n. 1272/2008, e le schede di sicurezza.
Sostanzialmente sono classificati agenti chimici pericolosi tutte quelle sostanze o miscele pericolose per la salute che hanno un’etichettatura corrispondente ai simboli : Molto Tossici, Tossici, Corrosivi, Irritanti” ed ai simboli: Tossicità acuta, Corrosione/irritazione pelle, Gravi danni agli occhi/irritazione occhi, Sensibilizzazione respiratoria o cutanea, Pericolo di aspirazione.
La normativa stabilisce che “i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso la adozione di misure e principi generali di tutela quali:
– progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro. Ciò significa lo sviluppo di una nuova ‘cultura della sicurezza’ che passa attraverso una valutazione più attenta e profonda, sotto il profilo della sicurezza, della ‘pianificazione del metodo analitico’. Inoltre hanno una influenza rilevante nell’organizzazione e nel ritmo del lavoro l’esistenza di condizioni personali speciali come persone molto giovani o anziane, donne in stato di gestazione o di allattamento, persone sensibilizzate o in precarie condizioni di salute e la mancanza di informazione dei lavoratori sui prodotti che manipolano;
– fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
– riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti attraverso una idonea organizzazione del lavoro e delle aree dove tale lavoro è effettuato;
– riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione accorpando, ad esempio se possibile, attività e fasi omogenee;
– misure igieniche adeguate quali, ad esempio, l’utilizzo del corretto abbigliamento di lavoro come il camice, l’obbligo dell’utilizzo di occhiali protettivi durante tutte le attività, l’utilizzo dei guanti quando serve e la periodica pulizia delle mani;
– riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione , conservandone opportunamente le quantità non necessarie negli appositi depositi e/o armadi di sicurezza;
– metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che – in relazione a tipo/quantità di un agente chimico pericoloso/modalità e frequenza di esposizione – “vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure sopra riportate sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le misure specifiche di protezione e di prevenzione, le disposizioni in caso di incidenti o di emergenze, la sorveglianza sanitaria e le cartelle sanitarie e di rischio cioè le disposizioni contenute negli art. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/2008”.
In realtà non é stata ancora definita con precisione questa soglia di rischio basso e dunque “permangono ampi margini di soggettività nella effettuazione di una ‘corretta’ valutazione del rischio che salvaguardi la salute e la sicurezza dei lavoratori e tuteli legalmente le aziende senza penalizzarle con misure di prevenzione sovradimensionate”.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.