Dal 17 giugno è diventa pienamente operativa la tracciabilità dei pagamenti per tutti i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, in base a quanto stabilito dalla legge 16/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”).
I contratti non adeguati, stipulati precedentemente al 7 settembre 2010 (data d’inizio della sperimentazione), non saranno ritenuti nulli, ma automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010 e diventeranno soggetti ai relativi obblighi. Per i contratti stipulati dopo il 7 settembre, invece, le disposizioni di monitoraggio finanziario e contabile erano state applicate fin da subito.
Ora, senza alcuna eccezione, qualunque contratto di appalto e subappalto di lavori, servizi e forniture dovrà contenere, pena la nullità, specifiche clausole con cui le parti si atterranno alle norme previste dalla 136/2010. Tutti i pagamenti relativi ad una commessa pubblica dovranno transitare su un conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o postale. Gli strumenti di pagamento dovranno, altresì, riportare il Cig (Codice identificativo gara), che permetta di ripercorrere tutti i movimenti contabili relativi a quel contratto, a prescindere dall’importo dell’appalto. Il Cup (codice unico di progetto), invece, è obbligatorio solo per i progetti di investimento pubblico.
Nessun obbligo di tracciabilità per le spese giornaliere sostenute dalle imprese fino ad un massimo di 1500 euro, relative agli interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici per le quali è consentito avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico, con la possibilità anche di istituire un fondo cassa.