di EGIDIO PAOLUCCI*
Con decreto 18 luglio 2006 n. 254 è stato approvato il regolamento di attuazione della disciplina del risarcimento diretto, previsto dall’articolo 150 cod. ass.
Con tale decreto si completa il blocco normativo che disciplina il nuovo sistema di indennizzo.
In virtù di tale sistema, come noto, la vittima di un sinistro non sarà più costretta a domandare il risarcimento del danno, ed eventualmente promuovere l’azione giudiziaria, nei confronti dell’assicuratore del responsabile.
Domanda stragiudiziale di indennizzo e azione di risarcimento del danno andranno promosse nei confronti dell’assicuratore del veicolo di proprietà o condotto dalla vittima.
Ma non tutti i sinistri sono indennizzabili con tale procedura, avendo la norma introdotto una serie di restrizioni che, all’interprete, lasciano non pochi dubbi e perplessità.
Fra le novità introdotte, l’esame può cominciarsi dall’art. 1 del decreto secondo cui è stabilito che per “sinistro” deve intendersi la collisione avvenuta in Italia tra due veicoli identificati ed assicurati: sono quindi esclusi i casi in cui il sinistro non coinvolge esclusivamente veicoli.
Si tratta di limiti applicativi relativi al tipo di sinistro: esso deve avere coinvolto due veicoli soltanto (art. 149 cod. ass.).
Vi sono poi limiti applicativi relativi al tipo di veicoli coinvolti : il sinistro deve avere coinvolto non più di due veicoli, immatricolati in Italia, identificati ed “assicurati”.
Il requisito dell’immatricolazione in Italia, riteniamo, deve ritenersi prevalente sulla circostanza che il veicolo stazioni abitualmente all’estero, o sia di proprietà di uno straniero, anche non residente in Italia.
I veicoli coinvolti debbono altresì essere identificati: in mancanza di ulteriori indicazioni, deve ritenersi che la procedura di indennizzo diretto si applichi anche nel caso in cui l’identificazione del responsabile sia successiva al sinistro.
Non mancano inoltre limiti applicativi relativi alla condizione dei danneggiati : l’indennizzo diretto non può essere preteso da chiunque abbia patito un danno in conseguenza del sinistro, ma solo da alcun categorie di persone, individuate però in termini piuttosto problematici perché secondo l’art. 1, comma 1, reg. la procedura si applica soltanto ai danni patiti dal proprietario o dal conducente.
Contrariamente, nell’assicurazione r.c.a. per “assicurato” veniva considerata qualunque persona la cui responsabilità possa restare ingaggiata in conseguenza di un sinistro stradale, ai sensi dell’art. 2054 c.c.: dunque non solo proprietario e conducente, ma anche l’acquirente con patto di riservato dominio, l’usufruttuario e l’utilizzatore in leasing.
Ancora più restrittiva è la previsione del regolamento, il quale esclude dalla procedura di indennizzo diretto qualsiasi persona diversa da conducente e proprietario.
Allo stato attuale della legislazione restano esclusi dalla procedura dell’indennizzo diretto:
i trasportati, a nulla rilevando che viaggiassero sul veicolo del responsabile o su quello antagonista, i pedoni, e più in generale tutti i terzi estranei alla circolazione del veicolo, gli assicurati diversi dal proprietario e dal conducente, i quali possono invocare la procedura in esame solo per ottenere il ristoro del danno alle cose trasportate.
Inoltre, sono previsti limiti applicativi in relazione ai tipi di danni indennizzabili.
Per quanto attiene i danni alle cose, quelli al veicolo sono sempre indennizzabili con la procedura in esame.
Legittimato a chiederla sarà il proprietario, anche se non sia lui il contraente della polizza.
Per quanto attiene gli altri danni alle cose, la procedura è utilizzabile solo per i danni alle cose trasportate, e solo se appartenenti al proprietario del veicolo od al conducente.
In sintesi, l’indennizzo diretto è applicabile: in caso di danno al veicolo, sempre; in caso di danni a cose esterne al veicolo, mai; in caso di danni a cose trasportate, solo se di proprietà dell’assicurato (conducente, proprietario, utilizzatore in leasing, ecc.).
Per quanto attiene i danni alla persona, la procedura dell’indennizzo diretto è utilizzabile se siano stati patiti dal conducente (sia egli il proprietario o meno del veicolo).
Infine per quanto riguarda l’entità dei danni indennizzabili, è previsto che per i danni alle cose non sono previsti limiti quantitativi; per i danni alla persona invece la procedura dell’indennizzo diretto è applicabile se dal sinistro siano derivati postumi permanenti non superiori al 9% della complessiva validità dell’individuo.
Dunque l’indennizzo diretto non si applica ai sinistri che abbiano causato solo invalidità temporanea (di qualunque durata), ovvero invalidità permanente superiore al 9%.
In conclusione, si affermare che la norma introdotta sia stato un gran passo in avanti nella risistemazione del sistema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, ma si è avuto l’indubbio timore di creare una nuova procedura generalizzata a tutti gli eventi ed a tutti i soggetti.
*responsabile ufficio legale Claai










