di DARIO LA VEGLIA – Amministratore unico SOA Quadrifoglio
L’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP ha definitivamente disciplinato il rilascio dell’Attestazione Soa in caso di cessioni di azienda e di rami aziendali.
Secondo tali disposizioni in caso di trasferimento d’azienda o di ramo di azienda il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione, dei requisiti riferiti all’azienda trasferita.
Ricordiamo che non è cedibile l’attestazione ma solo i requisiti, che permettono all’acquirente una nuova iscrizione. Difatti con la cessione d’azienda o di un suo ramo, oltre all’acquisizione del complesso dei beni e servizi organizzati dal cedente (venditore) per l’esercizio dell’impresa, viene trasferita al cessionario (acquirente) la facoltà di avvalersi dei requisiti economico-finanziari e tecnici, già appartenenti al cedente, occorrenti per la qualificazione (art. 15 Dpr 34/2000).
Parliamo quindi di trasferimento del volume di affari, del costo della mano d’opera, degli ammortamenti, leasing, noleggi e dei certificati di esecuzione lavori, sia di quelli realizzati che di quelli in corso di esecuzione, fermo restando, per questi ultimi l’autorizzazione degli enti appaltanti.
L’argomento della cessione d’azienda è stato oggetto di vari approfondimenti da parte dell’Autorità per la vigilanza sui LL.PP. che con varie determinazioni (n. 11/2002, n. 5/2003 e n. 5/2004) ha indicato le linee guida per la qualificazione delle imprese acquirenti.
Significativa al riguardo è stata la determinazione n. 15/2002 che ha, innanzitutto, chiarito che con l’atto di cessione d’azienda o di un suo ramo vengono trasferiti, in tutto o in parte, gli elementi materiali ed immateriali che la costituiscono unitariamente considerati, quindi: attrezzature, know-how, avviamento, rapporti giuridici attivi e passivi.
In particolare, per il ramo d’azienda si è precisato che deve risultare in modo inequivocabile la volontà del cedente di trasferire quella parte della sua attività che non intende più esercitare; il che comporta che dall’attività del cedente deve essere enucleabile una sotto organizzazione di beni e servizi unitariamente considerati che possa essere oggetto di autonomo trasferimento.
E’, quindi, quello della cessione d’azienda o di un suo ramo, uno strumento utile per le imprese di recente costituzione che non hanno ancora accumulato i requisiti richiesti per la qualificazione o per quelle imprese già operanti che intendono ingrandire la loro struttura per ottenere una qualificazione più corposa.
All’impresa che, per contro, cede l’azienda o un suo ramo saranno riconosciuti i requisiti acquisiti successivamente alla cessione ovvero quelli residuali se sufficienti alla propria qualificazione.
Con l’occasione ricordiamo che presso la Claai è attivo uno Sportello Soa, che si avvale di personale tecnico specializzato della SOA Quadrifoglio, presso il quale gli associati possono richiedere tutte le informazioni relative alle tematiche sui lavori pubblici e sull’iter da seguire per il conseguimento, la verifica o il rinnovo dell’attestazione (per informazioni e appuntamenti Tel. 081/5544990 – 5587539, www.soaquadrifoglio.it, info@soaquadrifoglio.it)





