Attività ispettiva : le novità introdotte dal Testo Unico in materia di sicurezza
Come è intervenuto il D.Lgs.81/2008 sul sistema dei controlli, che ancora risente di sovrapposizioni, inefficienze e scarso coordinamento tra gli Enti
di DOMENICO BERRITTO*
L’art. 13 del D.Lgs. 81/2008 parla espressamente della vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di sicurezza attribuendone la competenza alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio; salvo alcune specifiche materie di competenza di altri enti quali i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, la Polizia, l’Autorità marittima, portuale ed aeroportuale, ecc. riprendendo quanto già contenuto nell’art.23 del D.Lgs. 626/94. Viene, inoltre, riconosciuta al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, oltre all’attività di vigilanza in materia di rapporti di lavoro, una vigilanza specifica sull’applicazione delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, limitatamente ad alcune attività particolarmente pericolose (essenzialmente i cantieri) ed informando preventivamente l’ASL locale competente per territorio.
Un aspetto non marginale dell’attività ispettiva è sicuramente quello legato all’erogazione delle sanzioni, campo nel quale sono intervenute le modifiche più sostanziose nel nuovo T.U.
Oltre ad un notevole aumento dell’entità delle sanzioni, infatti, nel nuovo decreto viene anche ampliata e meglio definita la platea di destinatari di tali sanzioni. Pertanto l’attività dei singoli ispettori dovrà ora essere guidata, oltre che da una particolare conoscenza della norma, anche da indagini approfondite sulla realtà aziendale per una precisa individuazione dei ruoli sanzionabili quali : il dirigente, il preposto, il medico competente, i lavoratori, i componenti di impresa familiare, i lavoratori autonomi, il committente, il responsabile dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ecc.
Lo stesso Ministero del Welfare con una circolare del novembre scorso, finalizzata alla razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro, premettendo la necessità che si possa instaurare un clima di collaborazione con i datori di lavoro ispezionati e con i lavoratori, chiarisce come sia auspicabile un atteggiamento con finalità di prevenzione, piuttosto che di repressione, e di identificazione e rafforzamento di comportamenti positivi aziendali. In particolare, con riferimento alla sospensione dell’attività d’impresa vengono richiamati gli ispettori ad “adottare tale grave provvedimento in maniera da non creare discriminazioni, ma anche in modo da non punire esasperatamente le micro-imprese”.
In conclusione l’attività ispettiva, intensificata e rafforzata dal T.U., è sicuramente un elemento importante per ottenere un maggiore rispetto della legislazione in materia di sicurezza, ma non deve essere certo il solo elemento né il principale.
Sicuramente è stato avviato un rinnovamento (ancora molto lungo) nel sistema della vigilanza e dei controlli, che ancora risente di sovrapposizione di ruoli, interventi non omogenei ed inefficienze, ma l’obbiettivo di una maggiore sicurezza sul posto di lavoro potrà essere raggiunto solo attraverso una più incisiva cultura e formazione dei lavoratori.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.