Con Dpr numero 480/01 è stato emanato il regolamento che semplifica il procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse. In base a questo regolamento l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività da presentare al Comune nel quale si svolge l’attività. Il Comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia di inizio attività al prefetto, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può sospendere o vietare l’esercizio dell’attività nei casi previsti dall’articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931 numero 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e in ogni caso e anche successivamente a tale termine per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Il regolamento prevede, inoltre, l’obbligo per gli esercenti rimesse di veicoli di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall’annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L’annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità ed il modello di ricevuta di cui innanzi saranno stabilite con decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.
dal Notiziario CLAAI – Marzo 2002