Dal 10 settembre scorso è obbligatorio, per la conduzione professionale dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, essere in possesso, oltre che della normale patente di guida , della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il trasporto di cose.
Al conducente che non sarà in possesso di detta CQC, verrà applicata la sanzione prevista dal comma 15 dell’articolo 116 del codice della strada, che prevede il pagamento di una somma da 155 a 624 euro, nonché il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
I conducenti che possiedono la patente C alla data del 9 settembre 2009 o che alla stessa data hanno sostenuto con esito positivo l’esame di guida per il suo ottenimento, hanno diritto ad ottenere la suddetta Carta richiedendola ad un Ufficio della Motorizzazione Civile. Tale diritto potranno esercitarlo sino al 5 aprile 2010, anche se saranno comunque passibili di infrazione per guida senza CQC. Dopo il 5 aprile 2010 , il conducente potrà ottenere la CQC solo sottoponendosi alla specifica formazione iniziale e al relativo esame.
Per tutti i “nuovi conducenti” professionali di merci, cioè per coloro che sosterranno l’esame di guida per la patente C a partire dal 10 settembre 2009, l’ottenimento della CQC avverrà sempre previa formazione iniziale e superamento dell’esame di merito.
Riguardo quest’ultima, si fa presente che la modifica al Capo II del decreto legislativo 286/2005 che ha introdotto, accanto alla formazione iniziale ordinaria di 280 ore (260 di teoria e 20 di pratica), la formazione accelerata di sole 140 ore, non è al momento praticabile considerato che non sono stati emanati i decreti attuativi, che stabiliscono il programma delle ore e della didattica teorica pratica.
La Direzione generale Motorizzazione fa sapere che tali regolamenti sono in via di prossima emanazione.