Con il decreto legge n. 34/20 cd. “Rilancio”, alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la necessaria sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri strumenti per garantire la salute dei lavoratori, fino ad un massimo di 60 mila euro.
Il predetto credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, fino al 31 dicembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha definito al riguardo quanto segue:
– dal 20 luglio al 7 settembre bisogna comunicare l’ammontare delle spese ammissibili fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020
Al massimo entro 5 giorni dalla comunicazione, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Dal 20 luglio al 7 settembre 2020 è possibile anche inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente, o presentare rinuncia integrale del credito d’imposta precedente comunicato.
Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari:
– nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
– in compensazione.
La circolare chiarisce che l’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli anticontagio.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento del costo sia avvenuto antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 istitutivo del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
La CLAAI è a disposizione delle imprese interessate che possono chiamare il numero 0815549212 per la presentazione delle domande.