Il Decreto Legge n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009, prevede ammortizzatori sociali anche ai dipendenti, compresi gli apprendisti ed i lavoratori atipici, delle aziende con meno di quindici addetti che sospendono il lavoro per crisi.
Il provvedimento nell’attuale periodo di acuta crisi che sta investendo anche l’artigianato e la micro impresa intende salvaguardare il patrimonio di professionalità e di esperienze finora maturate.
In sintesi il suddetto provvedimento prevede:
1. l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti , per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, è concessa “subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno del 20% (dell’indennità stessa) a carico degli enti bilaterali. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità;
2. in via sperimentale per il triennio 2009 – 2011 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno del 20% a carico degli enti bilaterali è concessa l’indennità di disoccupazione ordinaria, massimo per 90 giornate, agli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendale, occupazionale o in caso di licenziamento;
3. in via sperimentale per il triennio 2009 – 2011, è riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente ai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di fine lavoro;
L’INPS stipula con gli enti bilaterali apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, anche tramite la costituzione di una apposita banca dati.
Per l’artigianato e la piccola impresa, grazie ai suddetti interventi che valorizzano la bilateralità, di fatto nasce un sistema alternativo alla cassa integrazione, facendo vivere in tal modo , la riforma del modello contrattuale dell’artigianato siglata lo scorso novembre.
La CLAAI seguirà gli sviluppi della situazione, soprattutto in riferimento alla convenzione da stipulare tra l’INPS e gli enti bilaterali, ed informerà tempestivamente la categoria.