Di seguito riportiamo il testo del “verbale di accordo” relativo alla disciplina transitoria per la assunzione di apprendisti. Il verbale è conseguente alla circolare n. 40 del 14 ottobre 2004 emessa dal Ministero del Lavoro, in materia di nuovo apprendistato così come previsto dal D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi).
CCNL 1° OTTOBRE 2004 VALEVOLE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI DELL’EDILIZIA ED AFFINI
ALLEGATO D
Regolamento nazionale per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti stabiliscono che la presente disciplina si applica in via transitoria ed in attesa della piena attuazione del D.Lgs. 276/2003 nei confronti degli apprendisti assunti a far data dal 1° ottobre 2004. Di conseguenza agli apprendisti in forza al 30 settembre 2004 continua ad applicarsi la disciplina prevista dal CCNL 15 giugno 2000.
In coerenza e nel rispetto della legislazione in vigore per il settore artigiano precedentemente al D.Lgs. 276/2003, con la presente intesa la Parti dichiarano di aver proceduto a disciplinare gli aspetti dell’apprendistato di competenza contrattuale quali l’età di assunzione, la durata del contratto, le qualifiche da conseguire e la retribuzione spettante.
In merito alla disciplina concordata, le Parti precisano che la prescrizione indicata al 3° capoverso dell’art. 7 non si applica al 1° gruppo dell’apprendistato professionalizzante.
Infine, in ordine a quanto stabilito negli ultimi due capoversi dell’Allegato, le Parti precisano che, ferma restando l’applicazione della regolamentazione prevista dall’Allegato D del CCNL 15 giugno 2000, nei confronti degli apprendisti di età sino a 18 anni si applicano le retribuzioni e la durata massima dell’apprendistato previsti per il 3° gruppo dall’art. 7 della presente regolamentazione.