Il Decreto ministeriale del 2 aprile ’98 ha sancito l’obbligo della certificazione energetica dei serramenti se nella denominazione di vendita, nell’etichetta o nella pubblicità, viene fatto riferimento alle caratteristiche e prestazioni di trasmittanza termica oppure siano usate, ai fini della vendita, espressioni e descrizioni del prodotto che possono indurre l’acquirente a ritenere il serramento un valido elemento ai fini del contenimento dei consumi energetici. In questa ipotesi ogni serramentista dovrà fornire alla committenza una dichiarazione di conformità del prodotto, valutata secondo le norme di riferimento attraverso l’esecuzione di specifiche prove di laboratorio.
dal Notiziario CLAAI – Giugno 2002










