L’ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ai quesiti che le associazioni di categoria avevano posto sugli aspetti meno chiari e più controversi del D.M. 37/08 (che ha sostituito la legge 46/90), ha emanato la seguente nota esplicativa:
– la norma (art. 1, comma 1) impone di riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano svolto l’attività nelle categorie di edifici e per tipologie di impianti sinora escluse dalla L. 46/90, il diritto di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività per le lettere e le singole voci, secondo l’iscrizione al Registro Imprese o all’Albo Imprese Artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio o alle CPA l’accertamento dell’attività impiantistica effettivamente svolta ;
– a fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale (art. 4), in sede di prima applicazione devono essere tutelate le posizioni pendenti dei soggetti che, al 27/03/08 – data di entrata in vigore del decreto -, hanno maturato i requisiti secondo la precedente disciplina, riconoscendo loro la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all’esercizio di impresa di installazione;
– per l’unicità del responsabile tecnico ( un responsabile tecnico per impresa) il ministero auspica che la norma venga applicata con ragionevolezza e che le Camere di Commercio fissino un lasso di tempo durante il quale i responsabili tecnici di più imprese possano scegliere per quale impresa continuare a svolgere tale funzione e che le imprese che restano prive di responsabile tecnico possano individuarne uno nuovo;
– per il concetto di installazione degli impianti a regola d’arte, la normativa tecnica da applicare è quella prevista dalle norme UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione;
– riguardo alla dichiarazione di conformità, la nota afferma che la responsabilità dell’installatore è da ricondurre esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando l’obbligo, per l’installatore, di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell’impianto sul quale interviene la modifica;
– per impianto di distribuzione ed utilizzazione del gas (art. 2 lettera g) si intende l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori dal punto di consegna del gas sino agli apparecchi utilizzatori. L’impresa installatrice è responsabile solo delle parti dell’impianto effettivamente installate;
– la dichiarazione di rispondenza che è assimilabile alla dichiarazione di conformità ( si ricorre a tale nuovo strumento qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia reperibile) attesta che l’impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento previsto in base a norme sopravvenute;
– per i requisiti tecnico-professionali (art. 4 lettera a), sono abilitati all’esercizio dell’attività i soggetti in possesso di laurea “magistrale” in materia specifica e non anche di diploma triennale (laurea breve);
– per l’obbligo di consegna allo sportello unico dell’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (art. 11 comma 1) si specifica che, tale obbligo,esiste in caso di installazione di nuovi impianti ed in caso di rifacimento di impianti esistenti.