L’articolo 45 della legge finanziaria ha stabilito che gli artigiani possono avvalersi per l’espletamento dell’attività lavorativa, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente.
L’esenzione del versamento potrà essere ottenuto per un periodo complessivo, nel corso dell’anno, non superiore a tre mesi. Rimane l’obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.
Con decreto interministeriale saranno individuate le cause di forza maggiore che giustificano l’aiuto temporaneo gratuito del collaboratore familiare nonché le modalità di comunicazione agli enti previdenziali e assicurativi interessati
dal Notiziario CLAAI -Aprile 2003