CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Stipula di avviso comune – precisazioni
In data 24 aprile 2008 le Organizzazioni Nazionali dell’Artigianato (e tra queste, la CLAAI) e le Confederazioni dei Lavoratori (CGIL – CISL – UIL) hanno sottoscritto “l’Avviso Comune” che stabilisce la durata dell’eventuale ulteriore contratto a termine, in deroga a quanto stabilito dalla vigente legislazione.
Per effetto di quanto sopra, le Parti suddette hanno stabilito che la durata del contratto a termine, stipulabile in deroga all’attuale normativa, non possa essere superiore a 8 mesi, salve maggiori durate eventualmente disposte dai contratti collettivi nazionali di categoria, una volta superati i 36 mesi fissati dalla legislazione in corso.
A tale riguardo, nel rispetto dei recenti orientamenti ministeriali e giurisprudenziali, è opportuno rammentare nuovamente quanto è previsto dal Decreto Legislativo 368/2001 (come modificato dalla Legge 247/2007) in materia di assunzione a tempo determinato di lavoratori dipendenti:
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato.
1. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L’apposizione del termine e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Avuto riguardo alle regole suddette, volte alla legittima e corretta instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato – e, conseguentemente, della possibilità per il datore di lavoro di considerare lo stesso automaticamente risolto al raggiungimento del termine – è bene precisare che gli attuali orientamenti dei Giudici del Lavoro considerano “nullo il termine apposto sul contratto di cui trattasi, laddove nello stesso non siano precisate le motivazioni sopra menzionate.
Infatti, l’utilizzazione del contratto a termine deve essere basata su ragioni oggettive, puntualmente specificate, e rispondente a determinate regole.
La necessità di una specifica individuazione, nella lettera di assunzione, delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine non può che costituire la condizione minima perché valga il termine inizialmente apposto. È quindi evidente che non è sufficiente un mero richiamo a formule di stile o generiche, ma è al contrario necessario che nell’atto scritto vengano puntualmente esplicitate le esigenze datoriali che hanno reso necessaria l’assunzione del lavoratore nell’ambito della struttura con specifico riferimento alle mansioni affidate ed alle esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che pertanto:
· sotto il profili sostanziale, devono effettivamente esistere;
· sotto il profilo formale, devono essere indicate dettagliatamente all’atto della stipula e relativa sottoscrizione – da parte del lavoratore – del contratto / lettera di assunzione.