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COVID-19, Campania zona rossa – Ordinanze 90, 92 e 93

Con il DPCM del 3 novembre [1] sono state disposte nuove chiusure e la possibilità di prevedere ulteriori limitazioni nelle regioni in cui i dati dell’epidemia sono peggiori.

Le disposizioni del nuovo decreto sono in vigore dal 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, tramite un’ordinanza [2] ha inserito le singole regioni, in base ai parametri epidemiologici, all’interno delle diverse fasce, quindi l’Italia è stata divisa in regioni “gialle”, “arancioni” e “rosse”.

L’elenco delle regioni, aggiornato il 13 novembre [3], ora prevede che anche la Campania è zona “rossa”, alla Regione Campania pertanto si applicheranno anche le prescrizioni previste dagli articoli 2 e 3 del DPCM.

Ecco le principali disposizioni in vigore dal 15 novembre al 3 dicembre (a seguito della proroga della zona rossa decisa con ordinanza del Ministro della Salute [4] del 27 novembre) in Regione Campania:

Coprifuoco

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Attività sospese sia nelle zone “gialle” che nelle zone “rosse”:

Attività sospese nelle zone “rosse”

Sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio, tranne quelle previste dall’allegato 23 del DPCM:

Sono altresì sospesi tutti i servizi alla persona tranne le seguenti attività (allegato 24 del DPCM):

Scuole e formazione professionale in Campania

Per tutte le scuole sono confermate le disposizioni sull’obbligo di didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria e nelle università, la Regione Campania, con l’ordinanza n. 90 [6], ha ribadito la sospensione delle attività in presenza nelle scuole fino al 23 novembre.

L’ordinanza n. 92 [7] ha stabilito che a partire da mercoledì 25 novembre è consentito il ritorno a scuola in presenza per la scuola dell’infanzia e per la prima classe della scuola primaria, fatta salva l’adozione di misure restrittive da parte dei Comuni in relazione all’andamento epidemiologico nel singolo contesto territoriale. Per consentire la ripresa delle scuole, dal 16 novembre 2020, le Aziende Sanitarie Locali hanno effettuato lo screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, del personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi.

Allo stesso modo dal 24 novembre è stato avviato lo screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio, delle classi consentite dal DPCM: le classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado.

Con riferimento a quest’ultima previsione però l’Unità di Crisi regionale, il 28 novembre, ha ritenuto necessaria una proroga dell’attuale regime di didattica a distanza, per le classi indicate, fino al 7 dicembre 2020. L’ordinanza n. 93 [8] ha quindi confermato, con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori e la prosecuzione della campagna di screening.

Con le nuove norme è stato reintrodotto il divieto di gite scolastiche per tutte le scuole.

I corsi di formazione pubblici e privati potranno svolgersi solo con modalità a distanza.

Ristorazione

In Campania, ora zona rossa, resta consentita solo la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Centri commerciali

Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

Divieto di spostamenti tra i comuni e nuove norme per il TPL

Tutti gli spostamenti in Campania sono possibili solo per “comprovati motivi di lavoro o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” ed andrà esibita l’autocertificazione [9] sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000.

È in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.

Inoltre, i datori di lavoro pubblici dovranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

La Regione Campania, con l’ordinanza n. 93, ha approvato le nuove Linee Guida relative alle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea (compresi i taxi). Scarica qui le nuove regole [10].

CLAAI per le imprese

La CLAAI, con l’obiettivo di aiutare le imprese a superare questo momento, è disposizione delle imprese per:

Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci al numero 0815541574 o scriverci all’indirizzo e-mail claainapoli@claaicampania.it [15]. L’associazione, anche se la Campania è stata dichiarata zona rossa, resterà regolarmente aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19.

Dubbi o curiosità? Consigliamo di dare un’occhiata anche alle FAQ del Governo [16] e alle FAQ dell’Anci-Campania [17].