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COVID-19, DPCM del 24 ottobre coordinato con ordinanze Regione Campania

Il 24 ottobre il Presidente del consiglio dei ministri ha emanato un nuovo DPCM le cui disposizioni si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 e fino al 24 novembre. Quest’ultimo DPCM sostituisce quello del 13 ottobre, integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020.

Ecco le principali misure del nuovo DPCM integrate con l’ultima ordinanza della Regione Campania:

Bar e ristoranti

le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle 18:00, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, resta però consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze –> L’asporto in regione Campania non è più possibile dalle ore 22:30, alla luce dell’ordinanza n. 85 della Regione Campania [1] ed è possibile disporre la partenza delle consegne a domicilio fino alle ore 23:00. Queste ultime misure, con l’ordinanza n. 87 [2], sono state prorogate fino al 14 novembre.

Chiusura di palestre, piscine e centri benessere

Il DPCM del 24 ottobre ha disposto che sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli di essenziali di assistenza.

Bingo e sale giochi

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Cinema, concerti e feste

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e nostri spazi anche all’aperto, restano, inoltre, sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Possibilità di chiusura delle piazze e delle strade

Le strade o piazze dei centri urbani, nelle quali si possono creare situazioni di assembramento, possono essere chiuse al pubblico, dopo le ore 21:00.

Sospensione degli sport di contatto

Il nuovo DPCM ha confermato il divieto di gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Con le modifiche del 18, inoltre, si è stabilito che l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento, relative agli sport di contatto, sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni.

Didattica a distanza nella scuole

DPCM Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75%, modulando ulteriormente la gestione di ingresso e di uscita degli alunni, anche con turni pomeridiani, e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.

ORDINANZA N. 85 All’infuori di nidi e asili (0-6 anni), vengono confermate le disposizioni regionali sulla didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate con Ordinanza n.82, nonché le disposizioni regionali vigenti per la didattica a distanza nelle Università.

Con le nuove norme è stato reintrodotto il divieto di gite scolastiche per tutte le scuole.

Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all’aperto

L’articolo 1 del Dpcm stabilisce che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Convegni, congressi e riunioni

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità distanza. Sono, inoltre, vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Mobilità e trasporti

DPCM È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

ORDINANZA N.85 Confermato il divieto di mobilità interprovinciale (salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità) e ribadita la forte raccomandazione di non allontanarsi dal territorio comunale se non strettamente necessario.

Inoltre, fino al 14 novembre, dalle ore 23:00 alle ore 5:00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute.

Servizi alla persona (acconciatori ed estetisti)

Le attività inerenti i servizi alla persona, non espressamente citate dal DPCM, sono consentite, a meno che le Regioni non sospendano lo svolgimento delle suddette attività a causa dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Scarica qui il DPCM [3] del 24 ottobre ed i relativi allegati [4].

Ricordati di scaricare IMMUNI!

Scarica qui il nuovo protocollo [5] del Ministero della Salute per la gestione dei casi positivi al COVID.

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