Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n.172 con il quale ha introdotto ulteriori disposizioni per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, durante le festività di Natale e Capodanno.
Ecco le disposizioni in vigore, comprensive delle disposizioni già introdotte dal decreto-legge n. 158 del 2020:
- nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono;
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Il decreto, infine, ha previsto lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività (elencate nell’allegato 1 del DL) di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Ordinanza n. 98 della Regione Campania, zona arancione dal 20 al 23 dicembre
La Regione Campania, alla luce delle nuove norme per le festività di Natale, con l’ordinanza n. 98 ha confermato le limitazioni già in vigore con la “zona arancione”, ed ha previsto le seguenti ulteriori misure di contenimento del contagio da Covid-19 dal 20 al 23 dicembre 2020:
- Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11:00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche;
- Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
- Per tutti gli esercizi commerciali, è rinnovato l’obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5°.
Regole valide nelle zone gialle, arancioni e rosse
COPRIFUOCO
Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
ATTIVITÀ SOSPESE IN TUTTA ITALIA:
- Parchi di divertimento;
- Palestre, piscine, centri benessere e centri termali;
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche;
- Sale da ballo e discoteche;
- mostre e musei;
- convegni e congressi.
CENTRI COMMERCIALI
Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.
SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE
“Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100% delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.” A decorrere dal 7 gennaio 2021, però, al 75% della popolazione studentesca delle predette istituzioni verrà garantita l’attività didattica in presenza.
“L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione invece continuerà a svolgersi integralmente in presenza.”—> Dal 9 dicembre, tuttavia, la Regione Campania ha autorizzato, con l’ordinanza n. 95, l’attività didattica in presenza solo per la scuola dell’infanzia e fino alla seconda classe della scuola primaria, aggiungendo sostanzialmente le seconde “elementari” alla classi autorizzate a svolgere la didattica in presenza.
Per tutte le altre classi della Primaria e della Secondaria di primo e secondo grado, prosegue la didattica a distanza.
Per la Formazione professionale rimandiamo alle indicazioni della Direzione regionale alla formazione: Covid-19, attività formative in presenza – CLAAI Campania.
RISTORAZIONE
Nelle zone gialle bar, ristoranti e pizzerie resteranno aperti (anche nei giorni festivi) con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18. Ogni tavolo potrà ospitare al massimo 4 persone, se non tutte conviventi. Dopo le ore 18, è vietato consumare cibo e bevande nei locali o per strada.
Dalle ore 18 alle ore 22 è consentito l’asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre possibile.
Regole valide nelle zone arancioni e rosse
RISTORAZIONE
Nelle zone arancioni resta consentita solo la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
DIVIETO DI SPOSTAMENTI TRA I COMUNI E NUOVE NORME PER IL TPL
Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento.
Sono invece vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune), in questi casi andrà esibita l’autocertificazione sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000.
Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Inoltre, i datori di lavoro pubblici dovranno limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
La Regione Campania, con l’ordinanza n. 95, ha approvato le nuove Linee Guida relative alle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea (compresi i taxi). Scarica qui le nuove regole.
La Regione, inoltre, con l’ordinanza n. 96 ha disposto che dal 12 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021:
- è dato mandato alle AA.SS.LL. di effettuare, controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Capodichino (NA) nonché alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli-Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5°;
- ai viaggiatori in transito presso le stazioni indicate al precedente punto 1 è fatto obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e agli screening disposti dalla competente Autorità sanitaria ove la temperatura superi i 37,5°;
- è fatto divieto di spostamenti presso le seconde case, ancorchè ubicate sul territorio regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
Regole valide nelle zone rosse
ULTERIORI ATTIVITÀ SOSPESE NELLE ZONE “ROSSE”
Sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio, tranne le seguenti:
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari);
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio;
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati;
- Commercio al dettaglio di biancheria personale;
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati;
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Sono altresì sospesi tutti i servizi alla persona, tranne le seguenti attività:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
CLAAI PER LE IMPRESE
La CLAAI, con l’obiettivo di aiutare le imprese a superare questo momento, è disposizione delle imprese per:
- Favorire l’accesso al credito;
- Aiutare le imprese a diventare fornitrici della Pubblica Amministrazione;
- Richiedere gli ammortizzatori sociali per i dipendenti delle imprese artigiane;
- Aiutare le imprese ad adeguarsi alle nuove norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci al numero 0815541574 o scriverci all’indirizzo e-mail claainapoli@claaicampania.it. L’associazione, anche a dicembre, resterà regolarmente aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19.
Dubbi o curiosità sulle misure “anti-COVID” di dicembre? Consigliamo di dare un’occhiata anche alle FAQ del Governo ed alle FAQ dell’Anci-Campania.