Il Presidente della Regione Campania, in aggiunta all’ordinanza n. 78 del 14 ottobre 2020, valida fino al 13 novembre ed utile a coordinare le regole della Regione con il DPCM del 13 ottobre 2020, ha emanato l’ordinanza n. 79 con la quale ha disciplinato che fino al 30 ottobre:
- Nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza.
In tutte le scuole dell’infanzia sono sospese le attività didattiche ed educative, ove incompatibili con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza.–> l’attività delle scuole dell’infanzia è stata nuovamente consentita con l’ordinanza n.80. L’ordinanza n.82 ha stabilito che l’Unità di crisi regionale, a seguito del monitoraggio e della valutazione dei contagi sviluppatisi in ambito scolastico, potrà stabilire l’eventuale riapertura della attività in presenza, della scuola primaria, a decorrere dal 26 ottobre 2020. - Sono sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno;
- Con il chiarimento n. 37, si è stabilito che l’obbligatorietà dello svolgimento a distanza delle attività didattiche non riguarda i corsi di formazione professionale.
- Sono vietate le feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose, in luoghi pubblici, aperti pubblico e privati, al chiuso o all’aperto, con invitati estranei al nucleo familiare convivente;
- È fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse;
- Sono sospese le attività di circoli ludici e ricreativi;
- È fatta raccomandazione agli Enti e Uffici pubblici di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza.
- A tutti gli esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21. Resta consentito il delivery senza limiti di orario. Tali misure si aggiungono a quelle dell’ordinanza 78.
Per le attività commerciali restano invece in vigore, fino al 13 novembre, l’ordinanza n.78 e l’ordinanza n. 81, emanata a seguito del DPCM del 18 ottobre. Ecco una breve sintesi delle principali disposizioni:
- Per le attività dei ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili, trovano applicazioni le disposizioni del DPCM del 18 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 18 in assenza di servizio al tavolo). Inoltre, in Campania, è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21:00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa fino all’orario di chiusura dei locali;
- Per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, è disposto l’obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì;
- lo svolgimento di sagre e fiere e, in generale, di ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione è consentito solo in forma statica e con postazioni fisse;
- sono vietate le feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30;
- l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento DPCM 13 ottobre 2020;
- ai gestori delle sale gioco e scommesse è fatto obbligo:
- di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C;
- di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone;
- di adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività e le ulteriori sanzioni previste.
7. Sono confermati i Protocolli di settore approvati con precedenti ordinanze regionali nonché l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.
8. Resta confermato l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto, oggi espressamente previsto dal DPCM 13 ottobre 2020.
Divieto di spostamenti tra le province della Campania
L’ordinanza n.82 ha stabilito che, con decorrenza dal 23 ottobre 2020, è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso le altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze – la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 – relative a:
- Motivi di salute;
- Comprovati motivi di lavoro;
- Comprovati motivi di natura familiare;
- Motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;
- Altri motivi di urgente necessità.
È in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.
Protocolli di sicurezza approvati dalla Regione Campania
Sono in vigore i seguenti protocolli:
- Protocollo cinema, teatri e spettacoli dal vivo;
- Protocollo ristoranti e bar;
- Nuovo protocollo per wedding e cerimonie –> chiarimento dell’8 ottobre 2020.
L’adeguamento alle norme di prevenzione del contagio, ha il duplice vantaggio di mettere in sicurezza i propri clienti, fatto necessario per tenere aperta l’attività, e di tutelare la salute dei propri dipendenti, sollevando il datore di lavoro da eventuali responsabilità.
Inoltre, secondo i protocolli della Regione Campania, è obbligatorio:
- dotare i lavoratori dei Dispositivi di Protezione Individuale (come le mascherine e le visiere);
- sanificare i locali periodicamente;
- adeguare e aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) al rischio biologico (il coronavirus).
La CLAAI offre tutti questi servizi!
L’associazione, per aiutare le imprese, garantisce alle aziende l’assistenza completa, comprensiva dei servizi di sanificazione, sorveglianza sanitaria e del medico del lavoro (necessario per la gestione dei casi di positività al virus tra i dipendenti o i clienti).
L’ente di formazione sulla sicurezza sul lavoro, inoltre, svolgerà gratis il corso sul rischio COVID-19 per i dipendenti ed, ovviamente, il corso verrà svolto sulla nostra piattaforma online. Al termine del corso, i lavoratori riceveranno gli attestati richiesti dalle regole per la riapertura delle attività.