Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Estensione a tutti i settori produttivi
Con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale è stato disposta l’estensione dell’obbligo di preventiva richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) a tutti i settori produttivi.
In attesa dei necessari chiarimenti che gli Enti ed Istituti interessati (INPS, INAIL, Casse Edili e, se del caso, gli Enti Bilaterali convenzionati) dovranno emanare, forniamo una prima interpretazione della disposizione in esame che, per espressa previsione contenuta nell’art. 10 del Decreto suddetto, entrerà in vigore il 30 dicembre 2007, dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Soggetti obbligati:
L’art. 1 afferma che la regolarità contributiva è richiesta nei confronti di:
– tutti i datori di lavoro che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti dal vigente ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale;
– soggetti richiedenti benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;
– datori di lavoro e lavoratori autonomi – tra le altre – nelle seguenti ipotesi:
1. appalti di opere, servizi e forniture pubbliche;
2. lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o soggetti al rilascio di una concessione;
3. riduzioni ed agevolazioni contributive ed agevolazioni normative in materia di lavoro e legislazione sociale;
4. rilascio di attestazione da parte delle Società organismi di attestazione (SOA).
Soggetti tenuti al rilascio del DURC:
Così come in passato, il DURC continua ad essere rilasciato è rilasciato in primo luogo dall’INPS, dall’INAIL; in edilizia, il DURC può essere emesso dalle Casse Edili.
In via sperimentale, per un periodo di 24 mesi, sulla base di apposita convenzione, approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli Enti bilaterali (nati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL) potranno rilasciare il DURC per i datori di lavoro aderenti.
Soggetti richiedenti e modalità di rilascio del DURC:
La richiesta avviene con apposita modulistica unificata, utilizzando, di norma, la via informatica, che avviene a cura di:
– datore di lavoro interessato (il quale deve autocertificare l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali a suo carico);
– negli appalti (relativamente agli appaltatori ed ai subappaltatori), dalle Amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione (SOA). Se l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene senza rilascio del documento, fermo restando che, in mancanza dei requisiti (o in caso di annullamento di un precedente provvedimento), l’interessato è invitato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni (a puro titolo esemplificativo, laddove un datore di lavoro dovesse usufruire di una contribuzione agevolata – qual è il caso di lavoratore assunto a tempo indeterminato disoccupato da oltre 24 mesi – non deve chiedere il DURC, in quanto è l’INPS che verifica le condizioni, mancando le quali invita l’interessato a regolarizzare).
Contenuto del DURC e requisiti di regolarità contributiva:
Come di consueto, il DURC emesso dovrà contenere:
– elementi identificativi del datore di lavoro;
– iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto , alla Cassa edile;
– la dichiarazione di regolarità (correntezza degli adempimenti periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti, eventuali richieste di rateizzazione con parere favorevole, istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato, ecc.) o non regolarità contributiva con l’indicazione della motivazione e della scopertura;
– la data di effettuazione della verifica;
– la data di rilascio del documento;
– il nominativo del responsabile del procedimento.
Per la Cassa edile la regolarità sussiste esclusivamente in caso di versamenti regolari, di dichiarazione , per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, con la specifica delle causali di assenza ovvero di richiesta di rateizzazione alla Cassa edile con parere favorevole.
Emissione e validità del DURC:
Il DURC è rilasciato dagli Istituti previdenziali entro 30 giorni (termine massimo previsto per il silenzio assenso), mentre le Casse edili e gli Enti bilaterali (se convenzionati) lo forniscono nei termini previsti dalla convenzione stessa.
Il DURC ha validità per un mese (diventano tre mesi nel settore degli appalti privati).
Ipotesi ostative al rilascio del DURC:
Il Decreto in esame individua una serie di violazioni penali od amministrative (riferite a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del decreto ministeriale) che sono causa ostativa di rilascio del DURC per predeterminati periodi, di durata variabile da un minimo di tre mesi ad un massimo di 24 mesi, secondo un’apposita tabella allegata al Decreto in parola.
Presso l’Ufficio sindacale della C.L.A.A.I. si potranno acquisire eventuali ulteriori informazioni.
Si allega il testo integrale del Decreto Ministeriale.
Cordiali saluti.
La Segreteria Generale C.L.A.A.I.