Decreto Bersani, Legge Finanziaria e nuovo Testo Unico per la sicurezza sul lavoro
Molte le novità in arrivo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
di DOMENICO BERRITTO*
L’allarmante situazione degli infortuni sul lavoro, un vero e proprio bollettino di guerra che parla di oltre trenta morti bianche nei primi venti giorni del 2007, ha spinto il governo ad intervenire a fondo e con numerosi provvedimenti nell’ambito della normativa antinfortunistica. Già con il Decreto 223 del luglio 2006 (c.d. Decreto Bersani) convertito nella legge 248 dell’agosto 2006, ed entrato in vigore definitivamente nell’ottobre scorso, erano state introdotte numerose misure di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, soprattutto nell’ambito dei cantieri edili, quali il provvedimento di sospensione dei lavori qualora fosse riscontrato l’impiego di personale irregolare (non risultante dalle scritture obbligatorie) in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina riguardante i tempi di lavoro, il riposo giornaliero e settimanale. Sempre lo stesso decreto obbliga tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici nei cantieri edili, nonché i lavoratori autonomi presenti, a munire il proprio personale di un apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia con le generalità complete del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, tessera che deve essere sempre esposta in vista dal lavoratore con sanzioni anche a carico dei lavoratori inadempienti fino a 300,00 € ; vi è poi l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro nel settore edile il giorno antecedente l’assunzione (anche se festivo) mediante documentazione con data certa (raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata) ; vi è infine la maxi-sanzione amministrativa da 1.500,00 a 12.000,00 € per ciascun lavoratore “in nero” maggiorata di 150,00 € per ciascun giorno di lavoro effettivo nonché sanzione civile connessa all’omesso versamento dei contributi previdenziali e premi INAIL non inferiore a 3.000,00 € per ciascun lavoratore. Con la Finanziaria 2007 entrata in vigore il 1° gennaio sono poi arrivate un’altra serie di novità importanti quali la riduzione dei premi INAIL in particolare per il settore dell’Artigianato fino a 100 milioni di euro per il 2007 e fino a 300 milioni di euro per il 2008 prioritariamente riconosciuti alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 s.m.i. e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente la richiesta di beneficio; a partire dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte del datore di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva, come già avviene per i settori dell’edilizia e dell’agricoltura. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche a progetto, socio lavoratore di cooperativa, associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati compresi quelli agricoli sono tenuti ora a darne comunicazione al Servizio competente per territorio entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti mediante documentazione avente data certa di trasmissione. Con il comma 1177 della Legge Finanziaria gli importi di tutte le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono quintuplicati, per quanto riguarda l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri paga e matricola la sanzione amministrativa ora prevista va dai 4.000,00 ai 12.000,00 € .Infine una delle ultime novità, in ordine di tempo, arriva proprio da Napoli e dalla Conferenza Nazionale su Salute e Sicurezza sul Lavoro che ha avuto luogo il 25 e 26 gennaio, con la presentazione delle Linee Guida per il prossimo Testo Unico in materia di sicurezza che vedrà presto la luce . Una tra le novità più rilevanti della legge delega consiste nell’ampliamento del campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro che li lega all’imprenditore: quindi oltre al lavoro subordinato, anche lavoro “flessibile” e autonomo, al quale le garanzie si applicheranno solo nella misura in cui siano compatibili con tale tipologia di lavoro.
Particolare attenzione e tutela sarà riservata dal “Testo Unico” ad alcune categorie di lavoratori (giovani, extracomunitari, lavoratori avviati con contratti di somministrazione…), in ragione della particolare incidenza del rischio infortunistico nei loro confronti, o ad alcune lavorazioni, in relazione alla loro intrinseca e verificata pericolosità. Inoltre un ruolo fondamentale sarà affidato alla formazione, intesa come essenziale strumento di prevenzione e tutela. Sarà previsto l’inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione, finalizzata alla sensibilizzazione e all’informazione dei giovani.
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.










