Recepimento regole tecniche per le modalità di presentazione della “comunicazione unica”
La CRA – Commissione Regionale per l’Artigianato della Campania – nella seduta del 5/11/2009 valutato l’evidente contrasto tra quanto dispone il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 06 maggio 2009 e la legge regionale 11/87 e più precisamente quanto concerne le procedure d’iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese all’albo provinciale per l’artigianato.
La legge regionale 11/87, infatti, dispone che debbano essere i Comuni a recapitare alle Commissioni Provinciali per l’artigianato le richieste delle Imprese artigiane, previa istruttoria e verifica delle medesime, il DPCM dispone che le precitate richieste giungano all’attenzione delle Commissioni Provinciali per l’artigianato per il tramite del Registro Imprese istituito presso le Camere di Commercio provinciali con modalità non più cartacea ma telematica a mezzo posta certificata;
Verificato che per quanto concerne le imprese artigiane, il DPCM DEL 06 maggio 2009 dispone all’articolo 1, comma 2, quanto segue: “al fine garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di coordinamento informativo di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r, della Costituzione, l’applicazione del presente decreto alle imprese artigiane è definito d’intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell’adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso”;
Verificato che nello stesso tempo all’articolo 4 dello stesso decreto le Commissioni Provinciali per l’Artigianato sono menzionate tra le amministrazioni competenti cui è destinata la “Comunicazione unica” per il tramite del Registro Imprese;
Verificato altresì, che il legislatore regionale non ha ancora normato in merito ed in particolare secondo il disposto del DPCM del 06 maggio 2009, prima ancora dal decreto legge n. 7 del 2007 convertito nella legge 40 del 2007, ponendo così le CPA in enorme difficoltà operativa per la derivante impossibilità d’interlocuzione con le altre amministrazioni competenti;
Tanto premesso la C.R.A. all’unanimità ritiene opportuno che le C.P.A. (Commissioni Prov.li per l’Artigianato) possano accettare fin da ora le varie tipologie di istanze (iscrizioni, variazioni/modifiche, cancellazioni, ecc.) che pervengono direttamente alle stesse per via informatica o per il tramite del Registro Imprese della CCIAA delle cinque province, previa stesura di un verbale di accordo con il Responsabile del Registro delle Imprese ove venga evidenziato che tale impegno resti valido “fino a diversa disposizione del legislatore regionale”.
Ciò solo al fine di superare l’evidente difficoltà operativa verificatasi e con l’intento di assumere una procedura unica su tutto il territorio regionale e con l’auspicio che al più presto il legislatore possa colmare l’attuale vuoto normativo.