Ancora molti gli infortuni causati dal mancato uso dei DPI : alla base scarsa formazione e vecchie convinzioni
di DOMENICO BERRITTO*
Il D.Lgs. 626/94 si occupa nel titolo IV (art. 40-46) dei dispositivi di protezione individuale.
I Dispositivi di protezione individuale, come ben chiarito dall’art. 40 co. 1 D.Lgs. 626/94, sono “attrezzature destinate ad essere utilizzate dal lavoratore allo scopo di proteggersi dai rischi” che possono minacciarne la salute o la sicurezza durante il lavoro.
Essendo finalizzati alla protezione individuale della salute sono personali e vengono consegnati al lavoratore per un uso strettamente personale.
Il legislatore, nel delineare le diverse misure di protezione che il datore di lavoro deve seguire, ha indicato anche una precisa gerarchia assegnando priorità assoluta alla predisposizione ed applicazione delle misure di protezione collettiva (art. 3 co. 1), tali possono essere considerati gli aspiratori presenti in un laboratorio di falegnameria rispetto alle mascherine.
Tuttavia questo non deve indurre l’imprenditore ad un atteggiamento superficiale nel fornire al lavoratore i necessari ed idonei DPI .
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 l’imprenditore deve individuare i dispositivi di protezione individuale sulla base della valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
Ai fini della scelta il datore di lavoro deve anche considerare i rischi che non possono essere evitati con altre misure di prevenzione, che andrebbero sempre preferite laddove tecnicamente attuabili.
Una volta individuati gli strumenti più idonei l’imprenditore deve consegnarli al lavoratore assumendo anche l’onere di mantenerli in efficienza ed eventualmente provvedere alla loro sostituzione quando non più idonei. E’ sempre dovere del datore di lavoro assicurare ai lavoratori una adeguata formazione ai lavoratori circa l’osservanza di precise norme per un uso corretto, attraverso istruzioni il più possibile comprensibili ai destinatari.
In definitiva, il datore di lavoro è tenuto a garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore non solo informandolo e formandolo sui rischi del lavoro da svolgere, ma anche fornendogli tutti i necessari dispositivi di protezione, garantendogli adeguato addestramento sull’uso corretto, ed infine vigilando sull’obbligo d’uso degli stessi dispositivi.
La violazione di tali obblighi, come noto, è fonte di responsabilità sia civile che penale per il datore di lavoro, ed a poco vale la scusante delle difficoltà che l’imprenditore incontra nell’imporre ai dipendenti e nel controllarne assiduamente l’utilizzo, considerata la ben poca indulgenza dimostrata dai Giudici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non va dimenticato, infatti, che nel formulare il giudizio di colpevolezza è tuttora dominante il principio secondo cui la condotta del lavoratore può essere considerata rilevante solo nell’ipotesi in cui i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza abbiano preliminarmente realizzato gli adempimenti previsti dalla normativa.
Pericolosa quanto errata si rivela in tal senso la prassi secondo cui il lavoratore più esperto e pratico non utilizza i dispositivi di protezione individuale poiché a suo giudizio, non idonei o addirittura ingombranti: giustificazione che, comunque, non solleva da responsabilità il datore di lavoro per mancata vigilanza e non aver adottato provvedimenti nei confronti del lavoratore negligente.
Altra situazione molto diffusa è quella del lavoratore che si rifiuta di utilizzare i dispositivi di protezione adducendo motivazioni attinenti la sfera sanitaria; a tal proposito se un lavoratore ha difficoltà nell’utilizzare determinati DPI in dotazione dovrà rivolgersi al Medico Competente dell’azienda il quale dovrà accertare tali difficoltà e nel caso consigliare l’individuazione di un dispositivo con diverse caratteristiche oppure certificare la non idoneità del lavoratore all’uso del dispositivo in questione con l’obbligo per il lavoratore di astenersi da quella particolare lavorazione.
Al contrario non possono in nessun modo ritenersi adeguate certificazioni mediche del medico curante o eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità del lavoratore.
Alla luce della normativa vigente, degli orientamenti della giurisprudenza e delle considerazioni proposte, in definitiva, sarà necessario per il datore di lavoro cercare un maggior coinvolgimento dei lavoratori (pur non richiesto dalla normativa) anche nella scelta dei dispositivi concependo la prevenzione non come obiettivo finale bensì come sistema organizzato di gestione della sicurezza in azienda.
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.