Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Istruzioni operative INPS.
Come è noto, dal 1° gennaio 2008, tutti i datori di lavoro per usufruire dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale, dovranno dimostrare la regolarità contributiva tramite Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).
L’INPS , con la circolare in oggetto, fornisce le istruzioni operative circa i regimi agevolati di propria competenza, (elencati nella circolare del Ministero del lavoro n.5 del 30 gennaio 2008, disponibile nel network confederale – area download – anno 2008 – cartella DURC), tra i quali si evidenziano gli sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori con contratto di inserimento o in aree svantaggiate.
Si evidenzia quanto di seguito sull’argomento.
Nel caso in cui l’Istituto previdenziale che rilascia il DURC, sia lo stesso che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, la verifica delle condizioni di regolarità contributiva (rispetto dei termini di versamento e corrispondenza tra versamenti effettuati e dovuti) verrà effettuata dall’Istituto stesso, senza procedere alla materiale emissione del documento di regolarità. In tal caso, infatti, la richiesta di certificazione ed il suo rilascio avverrà in maniera virtuale (c.d. “Durc interno”). La richiesta del DURC, si considera assolta con la semplice indicazione, nella denuncia contributiva mensile DM10 dei benefici contributivi di cui il datore di lavoro intende usufruire.
La normativa in esame subordina la fruizione delle agevolazioni contributive, all’applicazione degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro. L’INPS ha predisposto un nuovo modello “SC 37 Durc Interno” che i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente, nel quale viene dichiarato l’obbligo del rispetto della sola parte economica e normativa degli stessi. I datori di lavoro che già fruiscono dei benefici contributivi, dovranno, quindi, provvedere alla trasmissione di tale dichiarazione entro il 19 maggio 2008. Negli altri casi, la dichiarazione dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta dei benefici.
Il modulo è disponibile nella sezione “Moduli” del sito internet dell’Istituto ( www.inps.it ), e dovrà essere trasmesso, in via preferenziale con modalità telematica, utilizzando la funzione di invio moduli presente nella sezione “Modulistica”.
Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le “Aziende e Consulenti ” potranno utilizzare, previa autenticazione, il servizio “Invio moduli on-line”. Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa.
Nella sezione “Servizi per modulistica on-line” è presente, nell’elenco di moduli già predisposti per l’invio telematico, anche il modello “DURC Interno – Dichiarazione rispetto contratti e altri obblighi di legge”, che dovrà essere selezionato per la trasmissione del file.
Il modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione “Sfoglia”.
In ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti indicheranno, inoltre, anche la Direzione INPS cui recapitare la predetta dichiarazione.
Per quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno far riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web proposte.
Al fine di individuare i datori di lavoro che hanno effettuato l’invio della predetta dichiarazione è stato istituito un apposito codice di autorizzazione “4W” che assume il nuovo significato di “Azienda che ha presentato la dichiarazione di rispetto contratti e altri obblighi di legge ai sensi del c. 1175, art. 1, legge n. 296/2006”.
I datori di lavoro con dipendenti, appena ricevuta la predetta dichiarazione, dovranno procedere all’immediato inserimento su ciascuna posizione contributiva, individuata in base al medesimo codice fiscale, del predetto codice di autorizzazione, (“c.a.”) curando di assegnare lo stesso con validità annuale (1 gennaio/31 dicembre di ciascuna anno).
Tale operazione dovrà essere effettuata con la massima cura in quanto l’assenza di tale codice escluderà l’impresa dalla fruizione delle agevolazioni.
Per gli approfondimenti del caso, si rimanda alla lettura della circolare INPS n.51 dell’8 aprile 2008, (prelevabile nell’area download documentazione – anno 2008 – cartella DURC – del network confederale insieme alla precedente normativa in materia), nonchè delle nostre precedenti circolari in materia LAV07234 del 5 dicembre 2007 e LAV08036 del 15 febbraio 2008.










