C’è ancora possibilità di adeguarsi
Il “Decreto Fare” dello scorso 15 giugno è intervenuto, tra l’altro, anche sul Documento di Valutazione Rischi (Dvr) che dal 31 maggio è diventato obbligatorio anche per le imprese con meno di 10 dipendenti.
Sono stati individuati i settori di attività a basso rischio infortunistico: le imprese che operano in tali comparti possono sostituire il documento di valutazione dei rischi con un modello semplificato. Ma la disposizione stabilisce che l’individuazione dei settori di attività a basso rischio e del predetto modello semplificato vengano effettuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver sentito la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, e sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL. Il tutto entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DL n. 69/2013.
Cosa significa? Che è ancora tutto incerto perché non sono stati individuati ancora concretamente i settori che possono tornare ad un regime semplificato.
Perciò, fino ad allora, vale la norma che prevede la realizzazione del Dvr con le procedure standardizzate.
Anche con le procedure semplificate, l ‘impresa deve dimostrare di aver messo in atto tutta una serie di accorgimenti finalizzati a ridurre il rischio.
Dal primo giugno sono in vigore le previste pene e le sanzioni a seconda che si tratti di omessa redazione, incompleta redazione e incompleta redazione con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione. L’ammenda può arrivare a 6.400 euro.
Le aziende che fino ad ora non hanno potuto realizzare il Dvr, sono comunque ancora in tempo per “sanare” la situazione: in qualunque caso, anche se tardivo, è un documento che, per il momento, è necessario avere. Per le aziende artigiane, sono previste procedure standardizzate, in altre parole semplificate. Si tratta di un modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, per individuare le misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma atto a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. Devono utilizzare questo tipo di procedure le i datori di lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori; quelli di aziende fino a 50 lavoratori possono scegliere quale modello usare.
LA CLAAI Napoli è a disposizione per ogni informazione e per affiancare gli artigiani e piccoli imprenditori nella redazione del Dvr.










