La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – introdotta dalla legge 122 del 30 luglio 2010, è valida anche in edilizia.
In merito sono stati emanati i primi chiarimenti del Governo sotto forma di una nota inviata dall’Ufficio legislativo del ministero della Semplificazione, di concerto con gli altri dicasteri interessati: procedure e tempi di avvio ridotti per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia “leggera”, manutenzione straordinaria su parti strutturali e restauro, interventi prima soggetti a Dia – Dichiarazione di Inizio Attività – .
La Scia sostituisce così Dia, consentendo l’avvio dell’attività subito dopo aver autocertificato il possesso di requisiti, e ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta.
All’entrata in vigore della norma si erano venuti a creare non pochi dubbi interpretativi relativamente alla mancanza di un riferimento esplicito al comparto delle costruzioni e al Testo unico dell’edilizia, facendo sì che Comuni e Regioni adottassero differenti linee interpretative. Ora con la nota del ministero, si specifica che la “segnalazione certificata di inizio attività” e le relative norme sostituiscono quelle di “dichiarazione di inizio attività” (Dia), in ogni legge statale e regionale, tranne per gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire. Inoltre, alla Scia si possono allegare “asseverazioni” di tecnici abilitati, in linea con la Dia disciplinata dal Testo Unico dell’edilizia.
In ultimo viene chiarito che, in caso di interventi in zone sottoposte a vincolo ambientale, paesaggistico e culturale, lo specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso non si può sostituire alla Scia.