“Da lunedì resterà chiusa sull’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria ed indispensabile a garantirci i beni e i servizi essenziali.”
Fermo restando che è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, il Governo, con il DPCM del 22 marzo 2020, ha stabilito la chiusura, fino al 3 aprile, di tutte le attività produttive diverse da quelle nel seguente elenco e ha prorogato al 3 aprile le disposizione del DPCM dell’11 marzo sulle attività commerciali.
Elenco delle attività produttive che potranno continuare la loro attività (aggiornato con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25/03):
ATECO | DESCRIZIONE |
01 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
03 | Pesca e acquacoltura |
05 | Estrazione di carbone |
06 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
09.1 | Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 | Industrie alimentari |
11 | Industria delle bevande |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
16.24.20 | Fabbricazione di imballaggi in legno |
17 | Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60) |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) |
23.13 | Fabbricazione di vetro cavo |
23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia |
23.21 | Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale |
25.92 | Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo |
26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell’elettricità |
27.2 | Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici |
28.29.30 | Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio |
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 | Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri |
33 | Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17) |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 | Gestione delle reti fognarie |
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 | Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) |
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione |
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 | Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 | Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.46 | Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.49.2 | Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali |
46.61 | Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
46.69.91 | Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 | Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici |
46.71 | Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 | Trasporto marittimo e per vie d’acqua |
51 | Trasporto aereo |
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 | Servizi postali e attività di corriere |
55.1 | Alberghi e strutture simili |
J (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative |
69 | Attività legali e contabili |
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 | Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo |
74 | Altre attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 | Servizi veterinari |
78.2 | Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale). Vedi nota 1. |
80.1 | Servizi di vigilanza privata |
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione |
82.20 | Attività dei call center. Vedi nota 2. |
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
82.99.99 | Altri servizi di sostegno alle imprese. Vedi nota 3. |
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 | Istruzione |
86 | Assistenza sanitaria |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 | Assistenza sociale non residenziale |
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
Le imprese le cui attività sono state sospese con il DPCM del 22 marzo avevano il dovere di completare le attività propedeutiche alla chiusura, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il 25 marzo 2020. Le imprese le cui attività, invece, sono state sospese dal successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020.
Per tutti coloro che non rispettano le norme relative alla chiusura dell’attività, il DL n. 19 del 25 marzo prevede all’articolo 4: “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000” e “la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.”
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Verifica qui gli ammortizzatori sociali a disposizione dei dipendenti della tua azienda
Scarica qui il testo completo del DPCM
Scarica qui il testo del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
#andràtuttobene
Note:
- Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
- Limitatamente alla attività di call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui operino in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
- Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.