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Decreto di chiusura di tutte le attività non essenziali, ecco l’elenco di quelle che possono restare aperte

“Da lunedì resterà chiusa sull’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria ed indispensabile a garantirci i beni e i servizi essenziali.”

Fermo restando che è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, il Governo, con il DPCM del 22 marzo 2020, ha stabilito la chiusura, fino al 3 aprile, di tutte le attività produttive diverse da quelle nel seguente elenco e ha prorogato al 3 aprile le disposizione del DPCM dell’11 marzo sulle attività commerciali [1].

Elenco delle attività produttive che potranno continuare la loro attività (aggiornato con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25/03):

ATECODESCRIZIONE
01Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 
03Pesca e acquacoltura
05Estrazione di carbone
06Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
10Industrie alimentari
11Industria delle bevande
13.96.20Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20Fabbricazione di imballaggi in legno
17Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18Stampa e riproduzione di supporti registrati
19Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60)
21Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.21Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell’elettricità
27.2Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4Fabbricazione di casse funebri
33Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37Gestione delle reti fognarie
38Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione
45.2Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
46.61Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.71Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti da autotrazione, di combustibili per il riscaldamento
49Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50Trasporto marittimo e per vie d’acqua
51Trasporto aereo
52Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53Servizi postali e attività di corriere
55.1Alberghi e strutture simili
J (DA 58 A 63)Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)Attività finanziarie e assicurative
69Attività legali e contabili
70Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72Ricerca scientifica e sviluppo
74Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75Servizi veterinari
78.2Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale). Vedi nota 1.
80.1Servizi di vigilanza privata
80.2Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2Attività di pulizia e disinfestazione
82.20Attività dei call center. Vedi nota 2.
82.92Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99Altri servizi di sostegno alle imprese. Vedi nota 3.
84Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85Istruzione
86Assistenza sanitaria
87Servizi di assistenza sociale residenziale
88Assistenza sociale non residenziale
94Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Le imprese le cui attività sono state sospese con il DPCM del 22 marzo avevano il dovere di completare le attività propedeutiche alla chiusura, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il 25 marzo 2020. Le imprese le cui attività, invece, sono state sospese dal successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020.

Per tutti coloro che non rispettano le norme relative alla chiusura dell’attività, il DL n. 19 del 25 marzo [2] prevede all’articolo 4: “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000” e “la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.”

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso [3] di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Verifica qui gli ammortizzatori sociali a disposizione dei dipendenti della tua azienda [4]

Scarica qui il testo completo del DPCM [5]

Scarica qui il testo del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico [6]

#andràtuttobene

Note:

  1. Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
  2. Limitatamente alla attività di call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui operino in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale.
  3. Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.