Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione e l’uso dell’energia proveniente da fonti rinnovabili. In particolare, all’art. 13 allegato IV, stabilisce le procedure di qualificazione degli installatori su piccola scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore.
Gli installatori di impianti ad energie rinnovabile si intendono qualificati qualora siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lettere a), b), c) del DM 37/08 con l’esclusione degli installatori di impianti idrici (lettera d).
Poco chiaro è inoltre quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 13 quando si specifica che i requisiti di cui alla lettera c) sono rispettati se il titolo di formazione conseguito è conforme al decreto legislativo in questione e il “previo periodo di formazione” è effettuato secondo quanto previsto dall’allegato IV.
Il Decreto Legislativo prevede, inoltre, che le Regioni, entro il 31 dicembre 2012, attivino un programma di formazione degli installatori e riconoscano i fornitori di formazione. Nel caso le Regioni non rispettino questo termine temporale sarà l’ENEA a mettere a disposizione delle Regioni stesse i programmi di formazione per il rilascio dell’attestato agli installatori