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Estesa a 18 settimane la sospensione dei dipendenti – nuove procedure FSBA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge [1] n. 53 del 2020 che introduce “ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020 (modificando cioè la disciplina prevista dal DL rilancio). In ogni caso però le aziende dovranno sempre rispettare il limite di massimo diciotto settimane di sospensione lavorativa dei dipendenti.

Inoltre, il decreto dispone che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro, che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.

In seguito alla pubblicazione del presente decreto e della delibera n. 8/20 della presidenza di FSBA [2], è nuovamente possibile presentare, entro il 15 luglio, le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che abbiano avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

In considerazione della diffusione sul territorio italiano del Covid-19 “Coronavirus”, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato finanzia tutti i dipendenti delle aziende artigiane che hanno dovuto sospendere la propria attività.

chi può accedere a fsba

Il Fondo, vista l’eccezionalità del momento, consente l’accesso al finanziamento anche alle aziende che non siano in regola con i versamenti al Fondo Bilaterale (36 mesi di regolarità contributiva). Queste ultime possono regolarizzare la propria posizione pagando gli arretrati rateizzandoli in 36 mesi e cominciando a pagare da gennaio 2021.

Le domande di assegno “COVID-19”, così come previsto dal DL “Cura Italia” e dal successivo “DL rilancio” per tutti gli ammortizzatori sociali, potranno avere una durata massima di 18 settimane di sospensione lavorativa. Tale periodo di sospensione potrà essere indicato, in sede di accordo sindacale, tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 41 del DL 23 dell’8 aprile 2020, è possibile l’accesso al Fondo, non solo per tutti i dipendenti assunti prima del 26 febbraio 2020, ma anche per coloro che sono stati assunti entro il 25 marzo.

cosa dice il DL “Cura ITALIA” sugli ammortizzatori sociali

Infine, si ricorda che l’art. 22 del D.L. 18/2020 ha chiarito che lo strumento individuato per sostenere le imprese artigiane, in condizioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è FSBA e non la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) [3]. A tal proposito, si ringrazia l’Associazione nazionale consulenti del lavoro per il chiarimento [4] dei giorni scorsi.

Sempre in analogia a quanto previsto dal Legislatore, è stato sospeso il versamento dei contributi a EBNA-FSBA [5], proprio con l’obiettivo di sostenere le esigenze di liquidità delle imprese.

come fare per chiedere l’assegno ordinario FSBA

La CLAAI, come sempre, è a disposizione per aiutare le imprese ed i consulenti a gestire la momentanea sospensione lavorativa di tutti o di alcuni dipendenti.

Per maggiori informazioni, per la sottoscrizione del verbale sindacale e per avviare la procedura di richiesta fondi, potete chiamarci al numero 0815549212 o scriverci all’indirizzo e-mail claainapoli@claaicampania.it [6].

Scarica le nuove procedure di FSBA per la presentazione delle domande “Covid-19” [7] ed il modello di accordo sindacale [8];

Scarica qui le istruzioni per regolarizzare la tua posizione in un’unica soluzione [9]. Per il pagamento a rate, invece, i consulenti troveranno sul portale SINAWEB [10] tutte le istruzioni per la rateizzazione, così come previsto dall’ultima delibera del Consiglio Direttivo di FSBA [11];

Foglio di calcolo per la regolarizzazione contributiva verso FSBA [12];

Circolare n.47 dell’INPS [13].


EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Nei periodi di sospensione/riduzione indicati nel verbale sindacale il lavoratore conserva il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta, indiretta e/o differita, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientri temporanei).

Di seguito riportiamo alcune casistiche specifiche:

Assegno al nucleo familiare:

Durante il periodo di percezione dell’assegno COVID-19, l’assegno al nucleo familiare verrà regolarmente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro.

Malattia del lavoratore in sospensione:

Se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in sospensione dalla data di inizio della stessa; qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.

Maturazione dei ratei di 13 e 14 mensilità ferie, ROL e permessi nei casi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa con intervento di FSBA: 

La riduzione dell’orario di lavoro non fa venir meno la maturazione dei ratei. 

In presenza di sospensione dell’orario di lavoro, maturano i ratei se, nel mese, le giornate lavorate raggiungono comunque il numero previsto dal CCNL applicato per la maturazione degli stessi (es. numero pari o superiore a 15 giorni).

Maturazione del TFR:

Nel periodo di erogazione delle prestazioni di FSBA, sia nei casi di sospensione che di riduzione dell’attività lavorativa, il lavoratore conserva il diritto alla maturazione, in misura piena, del trattamento di fine rapporto analogamente a quanto previsto per le integrazioni salariali. 

Il TFR accumulato durante il periodo di sospensione o riduzione viene calcolato come da contratto ed è in capo all’azienda.

Trattamento contributivo e fiscale applicabile alle prestazioni:

Le prestazioni erogate da FSBA sono escluse dalla base imponibile previdenziale. Le prestazioni erogate da FSBA sono soggette a prelievo fiscale in quanto i proventi conseguiti dal lavoratore in sostituzione dei redditi e costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. 

Imprese “multi localizzate”:

Gli adempimenti a carico del datore di lavoro continuano ad essere effettuati con riferimento alla sede principale dell’impresa. Si effettua un unico versamento contributivo riferito alla provincia di iscrizione dell’azienda. Anche l’esposizione in Uniemens è unitaria e riferita alla medesima matricola e provincia.

I giorni di permesso della legge 104/92

I permessi lavorativi previsti dall’art. 33 Legge 104 del 1992 possono essere fruiti in costanza dello svolgimento di attività lavorativa. Se il lavoratore è sospeso per la richiesta di prestazione al Fondo non può fruire di tali permessi. 

Festività

FSBA prevede l’erogazione di prestazioni per le ore non lavorate, pertanto le altre condizioni previste dai contratti di lavoro a favore dei dipendenti rimangono a carico dell’impresa.