L’etichetta è uno strumento che mira a garantire la tutela del consumatore, aiutandolo nella scelta degli alimenti tramite una serie di informazioni nutrizionali utili ai fini della scelta del prodotto. Dal 13 dicembre 2016 diventerà obbligatoria per tutti i prodotti preimballati (ex confezionati) al fine di specificare la composizione dell’alimento e stimare il valore energetico e la quantità di grassi, carboidrati, fibre, proteine e sale in esso presenti.
Il regolamento (UE) n. 1169/2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e trova applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull’etichettatura nutrizionale che finora era facoltativa.
L’obiettivo è quello di rendere tali informazioni fruibili ad una più ampia fascia di utenti e pertanto l’etichetta nutrizionale dovrà essere redatta seguendo i principi della semplicità e della facile comprensione per favorire decisioni più consapevoli da parte dei consumatori.
Etichetta nutrizionale: requisiti
I valori obbligatori sono quello energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Essi dovranno essere riportati senza confusione in una tabella oppure in formato lineare mentre l’impostazione grafica può essere scelta dalla singola impresa.
Il valore energetico e le sostanze nutritive devono essere espresse esclusivamente considerando come unità di misura i 100g per i prodotti solidi e i 100 ml per quelli liquidi per consentire una facile comparazione tra prodotti simili. E’ possibile inserire nell’etichetta anche le assunzioni giornaliere di riferimento (% GDA o % AR).
I valori medi indicati sull’etichetta dovranno essere frutto di analisi di laboratorio effettuate sull’alimento oppure di valori medi già noti.
Etichetta nutrizionale: categorie escluse
L’elenco delle categorie escluse è molto lungo. L’articolo 44 del Reg. UE N. 1169/2011 prevede che gli alimenti preincartati, ovvero quegli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, possano non riportare la dichiarazione nutrizionale. In questo caso, se si decide di riportare la dichiarazione nutrizionale, essa può limitarsi al solo valore energetico o al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale.
Le altre categorie escluse da questo obbligo sono:
- Bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume;
- Prodotti non trasformati con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- Prodotti trasformati sottoposti unicamente a maturazione con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- Acque destinate al consumo umano;
- Alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
- Alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotto al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
Per quanto riguarda l’indicazione della provenienza sarà obbligatoria ogni qualvolta che la confezione nel suo insieme dia l’impressione di un’origine diversa da quella reale.
Per le materie prime l’indicazione di origine è obbligatoria nel caso di miele, carni bovine, suine (esclusi i salumi), ovine, caprine, uova e pollame. Da gennaio il vincolo scatterà anche per latte, formaggi e yogurt e probabilmente in futuro anche per la pasta.
Per le sostanze allergeniche, già da diversi anni c’è l’obbligo di inserimento sull’etichetta e in più devono essere riportate in caratteri diversi rispetto agli altri ingredienti così da essere più facilmente identificati.
Per qualsiasi ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi agli uffici CLAAI Napoli in piazza Garibaldi 49 tel. 0815544990.