Pubblichiamo le nuove misure e le modalità di pagamento del compenso per il diritto d’autore dovuto dalle copisterie o altri esercizi per l’anno 2015 per il servizio di fotocopia di opere protette, in base a quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo, sottoscritto il 4 gennaio 2011, tra la CLAAI, le altre Organizzazioni dell’Artigianato e la SIAE.
Il compenso annuale, per l’anno 2015, dovuto agli autori ed agli editori, per essi alla SIAE, è determinato in base alle somme previste nella tabella relativa all’anno 2014 rivalutato al tasso di inflazione reale rilevato dall’ISTAT ad ottobre 2014 (+ 0,1% ).
Per gli esercizi che in via prevalente svolgono altre attività (es. ottici, tabaccai, librerie, etc.) e che solo occasionalmente dedicano l’unica macchina fotocopiatrice alla riproduzione di opere protette, la misura del compenso è determinata per il biennio di validità dell’accordo.
I titolari delle copisterie che intendano fotocopiare opere protette nel rispetto della legge, dovranno recarsi presso gli uffici SIAE, territorialmente competenti, per sottoscrivere la presa d’atto e pagare il dovuto compenso, entro il 28 febbraio di ciascun anno ovvero entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, per gli esercizi di nuova apertura.
Per qualsiasi ulteriore informazione le imprese interessate possono rivolgersi agli uffici della CLAAI (rif. Giovanni Borriello) Napoli – Piazza Garibaldi, 49 – Tel. 081 5544990