di DOMENICO BERRITTO
La Sezione VI – Gestione delle emergenze del Testo Unico della Sicurezza (art. 43 – 46) disciplina gli interventi di prevenzione necessari e obbligatori cui il datore di lavoro deve adempiere, i Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, il Primo Soccorso e la Prevenzione incendi.
E’ opportuno sottolineare come il testo del “nuovo” decreto abbia voluto dare risalto alla prevenzione in quanto prima “arma” di contrasto alle emergenze che minano la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Con il termine “emergenze” si intendono tutti quegli eventi che possono comportare un pericolo grave per i lavoratori e che quindi possono richiedere, oltre alla già citata prevenzione, anche piani di evacuazione, esercitazioni e simulazioni utili per comprendere e verificare il comportamento da attuare.
I doveri del datore di lavoro in caso di emergenza:
Il datore di lavoro deve provvedere alla nomina di addetti al primo soccorso e addetti antincendio in numero sufficiente rispetto alle dimensioni e ai rischi dell’azienda, ma non solo.
Deve provvedere affinchè queste figure (ma anche gli stessi lavoratori) siano debitamente formate attraverso corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro e corsi di aggiornamento.
Egli deve provvedere anche all’elaborazione di un piano di emergenza interno nel quale siano indicate le procedure da seguire in casi come incendi, terremoti, fughe di gas, malori e altro.
Inoltre tale piano deve contenere la planimetria dello stabile con indicate le vie di fuga.
Qualora nello stesso edificio vi dovessero essere più aziende, il piano di emergenza dovrà essere di tipo “coordinato”.
I diritti dei lavoratori “in pericolo” :
A patto che l’iniziativa del singolo lavoratore non comporti una grave negligenza, il lavoratore che autonomamente si allontana dal luogo di lavoro al fine di evitare un pericolo, non può subire alcun pregiudizio.
Al preciso obbligo del datore di lavoro di provvedere alla formazione e informazione dei lavoratori corrisponde il diritto del lavoratore ad essere formato e informato sui rischi specifici correlati all’attività lavorativa che svolge nonché sui rischi generici presenti sul posto di lavoro.
Per esempio, infatti, nel caso dell’addetto antincendio, i contenuti minimi e la durata del corso di formazione variano proprio in base al livello di rischio:
● Livello di rischio incendio elevato: durata del corso 16 ore
● Livello di rischio incendio medio: durata del corso 8 ore
● Livello di rischio incendio basso: durata del corso 4 ore
Non appare, infine, superfluo sottolineare che oltre al grave rischio per le cose e le persone all’interno dell’azienda derivante dalla mancata organizzazione dei comportamenti in caso di emergenze, nonché da una carente formazione del personale sulle misure da attuare nell’immediato in caso di emergenza, pesantissime sono anche le sanzioni previste dalla normativa a carico del datore di lavoro inadempiente (che possono arrivare fino ai 5.200,00 euro).
*consulente Claai per la sicurezza aziendale
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 Domenico Berritto riceve c/o la sede CLAAI di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.