Tra la varie novità apportate dal dlgs 179/12 in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, rientra l’abolizione del tacito rinnovo delle polizze assicurative.
La norma prevede che i contratti di assicurazione obbligatoria RCA
, di durata annuale, si sciolgono alla naturale scadenza senza più essere automaticamente rinnovati: questo non comporta più l’obbligo della disdetta, che andava effettuata entro un certo lasso di tempo dalla scadenza per non incorrerere nel rinnovo con la medesima compagnia.
Dopo la naturale scadenza permane la validità della copertura nei 15 giorni successivi, sia per quanto riguarda eventuali sinistri sia per eventuali controlli di polizia.
Tale estensione è definita tecnicamente ultrattività.
In questo periodo gli accertatori (agenti, posti di blocco, ..) non possono pretendere l’esibizione del contrassegno del contratto rinnovato con la stessa o altra compagnia: per esempio, se il contrassegno è scaduto il 13 agosto ed il controllo avviene il 16 agosto e non si è in possesso di nuovo contrassegno per ovvie ragioni di chiusura per ferie delle agenzie, ha ancora piena validità il contrassegno scaduto e non possono essere applicate le sanzioni previste.
Ovviamente dopo le ore 24.00 del quindicesimo giorno tutto torna come prima in termini di controlli e la copertura assicurativa non è più operante.