Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale: una figura cardine per la prevenzione degli infortuni
La figura introdotta dal D.Lgs. 626/94 finalmente a pieno regime con i nuovi corsi di formazione.
di DOMENICO BERRITTO*
Negli ultimi anni l’interesse verso i temi della sicurezza sul lavoro si è particolarmente focalizzato su aspetti tecnici, peraltro molto importanti, ma trascurando in molti casi quello che è uno dei pilastri dell’impianto legislativo ossia la continua formazione ed informazione dei lavoratori in merito alla sicurezza in azienda.
In altre parole ci si è concentrati più sulla “macchina” che sull’uomo (il lavoratore) che nel progetto del Legislatore è individuato come principale artefice del miglioramento della prevenzione e della sicurezza passando da soggetto passivo a soggetto promotore della propria ed altrui sicurezza.
Fondamentale per la diffusione della nuova cultura promossa dal Decreto è la massima partecipazione da parte dei lavoratori al comune obiettivo della sicurezza in azienda.
Una delle figure chiave per compiere finalmente questo salto nella qualità del lavoro era stata individuata dal D.Lgs. 626/94 nel Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
L’istituzione del R.L.S. intendeva regolamentare una partecipazione più sistematica dei lavoratori all’organizzazione della prevenzione negli ambienti di lavoro, tuttavia, in concreto, nella quasi totalità dei casi questo rappresentante, ove anche presente, è rimasto un nome scritto sulla Valutazione dei Rischi ma in realtà mai realmente attivo rispetto alla gestione del rischio; questo sia per una scarsissima formazione datagli, sia perché tenuto all’oscuro delle attività intraprese in ordine alla sicurezza negli ambienti di lavoro.
Secondo il dettato del D.Lgs. 626, e della successiva Circolare del Ministero del Lavoro n. 40 del 16/6/2000 (che ne ha chiarito le attribuzioni), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ha diritto ad essere consultato su qualunque attività di prevenzione venga svolta in azienda , partecipa così attivamente ed in prima persona alla gestione della sicurezza sul luogo di lavoro attraverso una consultazione da parte del Datore di Lavoro sia preventivamente , nella procedura di valutazione dei rischi , sia poi nella reale verifica della sufficienza ed efficacia delle misure adottate; ha diritto a partecipare alle riunioni periodiche interne in materia di sicurezza; così come ha diritto di ricevere tutte le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, pur essendo, ovviamente, tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi dell’azienda come espressamente precisato dal D.Lgs. 626/94.
Per quanto riguarda la formazione il Decreto ha previsto per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una formazione mirata e specifica (con un corso di almeno 32 ore) e commisurata ai rischi presenti in azienda.
Questa formazione va necessariamente erogata in collaborazione con gli Organismi Paritetici (che raggruppano Organizzazioni Datoriali e Sindacali), che però, per varie vicissitudini in Campania non hanno mai fattivamente operato, lasciando le aziende del comparto artigiano nei guai al momento di una verifica ispettiva.
Da qualche mese, tuttavia, con l’insediamento di un nuovo gruppo di lavoro nel Comitato Paritetico Regionale dell’Artigianato, le cose si stanno lentamente muovendo nella direzione più giusta.
Proprio in virtù di ciò, la Claai, in quanto Associazione Datoriale abilitata, dallo stesso Decreto 626, a svolgere funzioni di consulenza e formazione per le Aziende, ha avviato, in collaborazione con gli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato, nuovi corsi per la formazione del Rappresentante dei lavoratori (il primo si terrà nel mese di Novembre) nell’ambizioso obiettivo di colmare almeno in parte un vuoto formativo creatosi in questi 10 anni e come sempre venire incontro alle esigenze dei tanti Associati e dei loro lavoratori.
*consulente Claai per la sicurezza ambientale e sul lavoro
Per maggiori chiarimenti in merito agli obblighi previsti dal D.Lgs. 626/94 Domenico Berritto riceve c/o la sede Claai di Napoli, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 previo appuntamento.