Il DM Lavoro/Economia del 4 ottobre 2010 ha confermato per l’anno 2010, nella misura dell11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili introdotta dal DL 244/1995. Il beneficio, che compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010, consiste in una riduzione sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale e per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).
Ferme restando le condizioni per l’accesso al beneficio, il riconoscimento della riduzione contributiva, introdotta dall’art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995, sarà effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare INPS n. 7 del 20 gennaio 2011.