di MARIANO PAOLUCCI
La riforma del mercato del lavoro teorizzata dal Prof. Marco Biagi, resa concreta dal D. Lgs n 276 del 2003, con il quale si è intervenuti in modo radicale nella disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione di nuove formule e nuovi istituti, tali da rendere l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro più agevole e rispondente alle esigenze dell’attuale sistema economico sociale, sta vedendo le sue prime forme di attuazione.
Infatti, dopo i primi chiarimenti sulle nuove forme di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno visto per tali rapporti la precisa definizione dei contenuti delle nuove collaborazioni a progetto, l’11 febbraio scorso ha visto concreta attuazione l’art. 54 del predetto Decreto Legislativo che disciplina una nuova forma contrattuale di lavoro subordinato definita “Contratto di inserimento”, avvenuta con la sottoscrizione dell’accordo interconfederale da parte delle associazione dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e che ha visto come parte attiva per il raggiungimento del predetto accordo anche la Claai.
Questo tipo di contratto, che è destinato a raccogliere l’eredità per alcune sue similitudini e caratteristiche del vecchio contratto di formazione e lavoro, viene definito dall’articolo 54 come un “contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale, un adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo …”, e lo stesso accordo interconfederale individua come finalità principale di questo nuovo istituto contrattuale quelle di “realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro”.
I vantaggi previsti dalla nuova normativa sono molteplici sia per i datori di lavoro, che si vedono riconosciuti notevoli agevolazioni di carattere normativo ed economico, sia per i lavoratori che vedono la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
Il contratto d’inserimento può essere stipulato con lavoratori ben determinati:
a) lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 ed i 32 anni, intendendosi
per tali coloro che hanno maturato 12 mesi di non occupazione;
c) lavoratori con più di 50 anni di età privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderano riprendere un’attività lavorativa che non abbiano
lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età e residenti in un’area geografica ad alto tasso di
disoccupazione femminile;
f) persone riconosciute da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Possono invece procedere all’assunzione con tale forma contrattuale tutti i datori di lavoro, ad esclusione dei professionisti, i quali possono stipulare un nuovo contratto di inserimento solo dopo aver proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui medesimo contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione.
La durata del contratto di lavoro varia da un minimo di 9 mesi fino ad un massimo di 18 mesi, deve essere stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento, il quale deve prevedere un percorso formativo con un minimo di 16 ore di formazione ripartite fra sicurezza sul lavoro e disciplina del rapporto di lavoro.
Gli incentivi economici e normativi sono molteplici; si prevede sia la possibilità di inquadrare il lavoratore fino ad un massimo di due livelli inferiori a quello spettante, sia di applicare il beneficio degli sgravi contributivi previsti già dai vecchi contratti di formazione che per le imprese artigiane e per quelle ubicate nel mezzogiorno, prevedono il versamento di una contribuzione analoga a quella dovuta per gli apprendisti, fatta esclusione dei lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Le aziende interessate possono contattare gli uffici della Claai per ogni ulteriore informazione o chiarimento ed anche per la predisposizione dei progetti individuali di formazione previsti da tale istituto contrattuale.