L’art. 13 comma 8, della legge 80 del 14/05/2005 ha previsto che l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti possa essere riconosciuta anche ai dipendenti da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori.
Tale prestazione è peraltro subordinata ad un intervento integrativo, pari ad almeno il 20%, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva oppure, alternativamente, alla somministrazione da parte degli stessi Enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a 120 ore.
Allo scopo di disciplinare tale istituto l’INPS ha predisposto un fac simile di autocertificazione che deve essere resa dal lavoratore sospeso e che dovrà essere allagata alla domanda di prestazione all’INPS. In particolare il lavoratore deve autocertificare il possesso dei requisiti, il periodo di sospensione, il trattamento integrativo da parte dell’ente bilaterale e/o l’aver effettuato l’attività formativa presso il medesimo ente di durata non inferiore a 120 ore.