Chiarimenti tra vecchia e nuova normativa. Tutte le imprese si devono regolarizzare.
La CRA – Commissione Regionale per l’Artigianato -, analizzato il D.M. 37/2008 (che ha sostituito la legge 46/90) e tenuto conto della nota n. 0183538 del 3.10.2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito, con proprio atto, le novità introdotte in materia di impianti.
Riportiamo una sintesi dei suddetti chiarimenti:
1) Attività già disciplinate dalla legge n. 46/90.
Il Decreto Ministeriale n. 37/2008 non prevede una norma transitoria e, di conseguenza, tutte le imprese, in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n. 46/90, che esercitavano attività di impiantistica al 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento D.M. 37/2008), devono essere abilitate di diritto ai sensi del D.M. 37/2008. L’aggiornamento all’Albo delle imprese Artigiane, (più precisamente l’abilitazione a continuare a svolgere l’attività ai sensi del D.M. 37/2008 e non più Legge 46/90) dovrà avvenire su espressa richiesta da parte delle imprese alle CPA senza il pagamento di tassa di concessione governativa.
2) Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici. Abilitazione delle imprese già operanti con attività industriale
Il Decreto Ministeriale 37/08 prevede l’ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici. Considerato che nel testo del Decreto citato non è prevista una disciplina transitoria viene proposto un criterio interpretativo uniforme mirato a riconoscere a tutte le imprese, regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane alla data del 27 marzo 2008, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti in precedenza esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 46/90, il diritto di continuare a svolgerla previa richiesta di abilitazione alle CPA competenti per territorio e pagamento della tassa di concessione governativa.
3) Requisiti tecnico-professionali
A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, in conformità al generale principio dell’ordinamento circa la successione delle norme nel tempo, ai soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina (legge 46/90), sarà riconosciuta la qualificazione tecnico-professionale.
Si ritiene che sia la laurea breve, che quella magistrale, in materia specifica ai contenuti del D.M. 37/08, siano da considerare rientranti nella lettera “a” comma 1, dell’art. 4 del suddetto provvedimento normativo.
4) Nuove “definizioni abilitanti”
Il D.M. 37/2008 ha apportato anche un riordino delle abilitazioni per lettere, rispetto alla legge 46/90, introducendo tra l’altro anche nuove “diciture abilitanti”. Di seguito riportiamo una serie di casi già riscontrati in questi primi anni di applicazione del D.M. 37/2008 con i relativi suggerimenti:
a) Impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere (non previsto dalla Legge 46/90)
Questa autorizzazione non contemplata nella legge 46/90 ricade oggi sotto la lettera “a” del D.M. 37/2008.
Tutte le imprese che in vigenza della legge 46/90 erano abilitate alla lettera “a” possono fare richiesta alle CPA competenti per territorio per essere abilitate all’istallazione di impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, previo pagamento di tassa di concessione governativa e dimostrando il possesso dei requisiti professionali richiesti. In caso contrario saranno abilitate per le sole voci contemplate sotto la lettera “a” della legge 46/90 con espressa limitazione dell’automazione di porte, cancelli e barriere, sempre previa richiesta alla CPA senza il pagamento di tassa di concessione governativa.
b) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
In questa fattispecie ricadono le imprese già in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera “b” della legge 46/90 che, per effetto della nuova classificazione degli impianti attuata dal D.M. 37/08, hanno necessità di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali relativi alla lettera “a”, limitatamente agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Tali imprese verranno transitate sotto la lettera “a” limitata agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, del D.M. 37/08, previa richiesta alla CPA , senza pagamento della tassa di concessione governativa.
c) Impianti di refrigerazione
Le imprese che prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/08 svolgevano detta attività devono richiedere il riconoscimento dei requisiti professionali. Per “impianti di refrigerazione” si deve intendere l’impiantistica “del freddo” come le celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio sul ghiaccio e simili, non quella riconducibile al concetto di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro. A tali imprese, che dimostrano il possesso dei requisiti, sarà attribuita l’abilitazione di cui alla lettera “c”, limitata agli impianti di refrigerazione di qualsiasi natura e specie, previo pagamento della tassa di concessione governativa.
d) Opere di “evacuazione dei prodotti della combustione, delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali”
Queste nuove definizioni, non previste nella legge 46/90, sono contemplate dal D.M. 37/2008 e ricadono rispettivamente nell’ambito della lettera “c” e della lettera “e”.
Tutte le imprese che sono in condizione di dimostrare il possesso dei requisiti per richiedere questa abilitazione, devono fare richiesta alla CPA, previo pagamento della tassa di concessione governativa.
5) Conclusioni
La tassa di concessione governativa è dovuta ogni qual volta si rilasci una nuova abilitazione (es. automazione porte, cancelli…., refrigerazione, ecc..) mentre non è dovuta nei casi in cui l’aggiornamento della posizione delle imprese richiedenti non preveda il riconoscimento di nuove abilitazioni.
Infine, così come indicato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 ottobre 2011, si invitano tutte le imprese del settore dell’installazione d’impianti che a tutt’oggi non hanno eseguito richiesta di aggiornamento della loro posizione rispetto alle nuove disposizioni del DM 37/2008, a procedere celermente considerato che in mancanza, le stesse imprese, saranno ritenute irregolarmente iscritte con conseguente danno.
PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE LE IMPRESE INTERESSATE POSSONO RIVOLGERSI AGLI UFFICI DELLA CLAAI (Rif. Giovanni Borriello) Napoli, Piazza Garibaldi n. 49 – Tel. 081/5544990.