La I sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 13 maggio 2002 numero 6858, ha sancito la iscrivibilità nell’Albo delle Imprese artigiane di quelle imprese che svolgono l’attività di “bagnino – fornitura di servizi e attrezzatura da spiaggia”.
Condizioni per il diritto all’iscrizione sono, oltre al rispetto dei limiti dimensionali previsti dalla legge 443/85, la prevalenza della prestazione dei servizi non commerciali consistenti nella sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature occorrenti per rendere confortevole la permanenza dei clienti, rispetto ai servizi commerciali della cessione in godimento temporaneo di cabine, ombrelloni, sedie ed altre cose simili.
dal Notiziario CLAAI – Luglio 2002










