Con il recepimento, nel nostro ordinamento, della direttiva comunitaria sui controlli periodici dei veicoli a motore 2014/45/UE (avvenuto con il Decreto Ministeriale del 19 maggio 2017) è stata introdotta la figura dell’Ispettore del Centro di Controllo (in sostituzione di quella di responsabile tecnico delle revisioni).
Per esercitare l’attività di ispettore su veicoli con massa inferiore a 3,5 t occorrerà, pertanto, frequentare i corsi e superare gli esami del modulo A (120 ore), esclusivamente teorico, e del modulo B (176 ore) teorico e pratico. Inoltre, per effettuare le revisioni sui veicoli commerciali, con massa superiore a 3,5 t, occorrerà frequentare ulteriori 50 ore di formazione teorica a pratica del modulo C.
Gli Ispettori abilitati, dopo il corso, dovranno iscriversi all’apposito registro, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e potranno certificare la revisione dei veicoli.
I responsabili della revisione già abilitati in base alla precedente normativa dovranno svolgere i corsi di aggiornamento con cadenza triennale per mantenere la qualifica, esattamente come i nuovi Ispettori.
La CLAAI, in convenzione con ACIIEF, offre in formazione a distanza (per chi la preferisce) sia il corso per diventare ispettore che i corsi di aggiornamento obbligatori.
La Regione Campania infatti ha autorizzato la suddetta formazione a distanza, solo i moduli A e B, in conformità alle linee guida per la gestione dell’emergenza “Coronavirus”.
Per diventare ispettore dei centri di revisione, tuttavia, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Diploma di liceo scientifico;
- Diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
- Laurea triennale in ingegneria meccanica;
- Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
- Diplomi quinquennali di maturità rilasciati da Ipsia indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica;
- Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione Professionale di “Tecnico Riparatore di veicoli a motore”.
È altresì necessario documentare la propria esperienza riguardante i veicoli stradali. Tale esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche anche di natura sperimentali svolti presso:
- Officine di autoriparazione di cui alla legge 122 del 1992;
- Centri di controllo;
- Aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
- Università o Istituti scolastici superiori.
A seguito della seduta del 17 aprile 2019 della conferenza Stato-Regioni, sono stati definiti i criteri e le modalità di formazione per diventare Ispettore del Centro di Controllo.
I percorsi formativi si dividono in un MODULO “A” TEORICO – DURATA 120 ORE suddiviso in:
- Modulo A1 “Tecnologia dei veicoli circolanti” della durata di 54 ore;
- Modulo A2 “Materiali e propulsione dei veicoli” della durata di 26 ore;
- Modulo A3 “Caratteristiche accessorie dei veicoli” della durata di 40 ore.
Al termine dell’erogazione del modulo formativo, il centro di formazione rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO e indica le ore di assenza, che non possono superare il 20% del monte ore del modulo formativo.
A seguito della partecipazione al primo modulo formativo, non è previsto il superamento di nessun esame propedeutico all’accesso al successivo modulo “B” TEORICO – PRATICO, della durata di 176 ORE, e suddiviso nei seguenti moduli:
- B1 “Tecnologia automobilistica” di 74 ore;
- B2 “Metodi di prova” di 70 ore (di cui il 20% eseguito in affiancamento durante l’esecuzione di controlli tecnici presso un centro autorizzato);
- B3 “Procedure amministrative” 32 ore.
Al termine dell’erogazione del modulo formativo B viene rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO che indica anche le ore di assenza, che non possono superare il 20% del monte ore del modulo formativo.
Dopo l’acquisizione dell’attestato di frequenza e profitto, il soggetto può accedere all’ESAME DI ABILITAZIONE.
Revisione di veicoli oltre le 3,5 tonnellate
Al superamento dell’esame, che abilita ai controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 Ton, il soggetto può accedere al modulo successivo (Modulo C).
Gli ispettori già abilitati alla data del 20/05/2018 o che hanno frequentato i corsi di abilitazione entro tale data e sostenuto l’esame con esito positivo entro il 31/08/2018 (Art. 13 c.2 – DM 214 19/05/2017), possono accedere direttamente alla frequenza del Modulo C
MODULO C – TEORICO-PRATICO (ABILITAZIONE AI CONTROLLI SU VEICOLI PESANTI) durata di 50 ORE suddiviso in:
- Modulo C1 “Tecnologia automobilistica” di 20 ore;
- Modulo C2 “Metodi di prova” di 30 ore (di cui il 20% eseguito in affiancamento durante l’esecuzione di controlli tecnici presso un centro autorizzato)
Le ore dedicate alle prove pratiche coincidono con il monte ore di affiancamento. Al termine dell’erogazione del modulo formativo il centro di formazione rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO e indica le ore di assenza, che non possono superare il 20% del monte ore del modulo formativo.
Dopo l’acquisizione dell’attestato di frequenza e profitto, il soggetto può accedere all’ESAME DI ABILITAZIONE. Al superamento dell’esame il soggetto è abilitato ai controlli tecnici per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 Ton. Qualora il candidato superi positivamente l’esame di abilitazione, l’Organismo di Supervisione procede a richiedere all’Autorità competente (MIT) la Registrazione dell’ispettore, nella quale sono indicate le categorie di veicoli per cui l’Ispettore è abilitato.
Gli interessati possono chiamare i nostri uffici al numero 0815544990 (rif. Sig. Borriello) oppure mandare un’email all’indirizzo claainapoli@claaicampania.it